Art. 32
     Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile

  1.  Fermi  restando  i  diritti dei prestatori di lavoro in caso di
trasferimento  d'azienda  di  cui alla normativa di recepimento delle
direttive  europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del
codice  civile e' sostituito dal seguente: "Ai fini e per gli effetti
di  cui  al  presente articolo si intende per trasferimento d'azienda
qualsiasi  operazione  che,  in  seguito  a  cessione  contrattuale o
fusione,  comporti  il  mutamento  nella  titolarita' di un'attivita'
economica  organizzata,  con  o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere  dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del  quale  il  trasferimento  e'  attuato ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto  di  azienda.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si
applicano  altresi'  al  trasferimento  di parte dell'azienda, intesa
come  articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica
organizzata,  identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento".
  2.  All'articolo  2112  del  codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo
d'azienda  oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime di solidarieta' di cui all'articolo 1676".
 
          Note all'art. 32:
              -  Il  testo  dell'art.  2112  del  codice civile, come
          modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
              "Art.  2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
          caso   di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso  di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con

          il  cessionario  ed  il lavoratore conserva tutti i diritti
          che ne derivano.
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per  tutti  i  crediti che il lavoratore aveva al tempo del
          trasferimento.  Con le procedure di cui agli articoli 410 e
          411  del  codice  di  procedura  civile  il lavoratore puo'
          consentire  la  liberazione  del cedente dalle obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro.
              Il  cessionario  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti
          economici  e  normativi  previsti  dai contratti collettivi
          nazionali,  territoriali ed aziendali vigenti alla data del
          trasferimento,  fino  alla  loro  scadenza, salvo che siano
          sostituiti   da   altri  contratti  collettivi  applicabili
          all'impresa  del  cessionario. L'effetto di sostituzione si
          produce   esclusivamente   fra   contratti  collettivi  del
          medesimo livello.
              Ferma  restando la facolta' di esercitare il recesso ai
          sensi  della  normativa  in  materia  di  licenziamenti, il
          trasferimento  d'azienda  non costituisce di per se' motivo
          di  licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni di
          lavoro  subiscono  una  sostanziale  modifica  nei tre mesi
          successivi  al  trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
          proprie  dimissioni  con  gli effetti di cui all'art. 2119,
          primo comma.
              Ai  fini  e per gli effetti di cui al presente articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il  mutamento  nella  titolarita' di un'attivita' economica
          organizzata,  con  o  senza scopo di lucro, preesistente al
          trasferimento  e  che conserva nel trasferimento la propria
          identita'  a  prescindere  dalla  tipologia negoziale o dal
          provvedimento  sulla  base  del  quale  il trasferimento e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento    di   parte   dell'azienda,   intesa   come
          articolazione   funzionalmente   autonoma  di  un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento.
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto  di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
          il  ramo  d'azienda  oggetto  di cessione, tra appaltante e
          appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
          1676.".
              -  Il  testo  dell'art.  1676  del codice civile, e' il
          seguente:
              "Art.  1676  (Diritti  degli ausiliari dell'appaltatore
          verso  il  committente).  -  Coloro  che,  alle  dipendenze
          dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire
          l'opera  o per prestare il servizio possono proporre azione
          diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro
          dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
          ha  verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
          domanda.".