Art. 37. 
Lavoro  intermittente  per  periodi  predeterminati  nell'arco  della
                   settimana, del mese o dell'anno 
 
  1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi  il
fine settimana, nonche'  nei  periodi  delle  ferie  estive  o  delle
vacanze natalizie e pasquali l'indennita' di  disponibilita'  di  cui
all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore di lavoro solo  in  caso
di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. 
  2. Ulteriori periodi  predeterminati  possono  esser  previsti  dai
contratti  collettivi  stipulati  da  associazioni   dei   datori   e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale o territoriale.