Art. 38. 
                  Principio di non discriminazione 
 
  1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e  indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente  non
deve ricevere, per i periodi lavorati,  un  trattamento  economico  e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore  di
pari livello, a parita' di mansioni svolte. 
  2.  Il  trattamento  economico,  normativo  e   previdenziale   del
lavoratore  intermittente  e'  riproporzionato,  in   ragione   della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita,  in  particolare  per
quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle  singole
componenti di  essa,  nonche'  delle  ferie  e  dei  trattamenti  per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,  maternita',
congedi parentali. 
  3. Per tutto il  periodo  durante  il  quale  il  lavoratore  resta
disponibile a rispondere alla chiamata del datore di  lavoro  non  e'
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati  ne'
matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' di
disponibilita' di cui all'articolo 36.