Art. 46.
 Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
                 successive modifiche e integrazioni

  1.  Al  decreto  legislativo  25  febbraio  2000, n. 61, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo  26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  comma  2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
    "a)   per  "tempo  pieno"  l'orario  normale  di  lavoro  di  cui
all'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66,   o  l'eventuale  minor  orario  normale  fissato  dai  contratti
collettivi applicati;";
    b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  I  contratti  collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative   sul   piano  nazionale  e  i  contratti  collettivi
aziendali  stipulati  dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo  19  della  legge  20  maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare  condizioni  e modalita' della prestazione lavorativa del
rapporto  di  lavoro  di  cui  al  comma  2.  I  contratti collettivi
nazionali  possono,  altresi',  prevedere  per  specifiche  figure  o
livelli  professionali  modalita'  particolari  di  attuazione  delle
discipline  rimesse  alla  contrattazione  collettiva  ai  sensi  del
presente decreto.";
    c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "Le  assunzioni  a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della
legge  23  luglio  1991,  n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  26  marzo  2001, n. 151, possono essere effettuate anche
con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.";
    d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Nelle  ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
anche  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  1 del decreto
legislativo  9  ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta'
di  richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a
quelle  concordate  con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.";
    e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.   I   contratti  collettivi  stipulati  dai  soggetti  indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro  supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle  quali  si  consente  di  richiedere  ad  un  lavoratore a tempo
parziale   lo   svolgimento   di  lavoro  supplementare,  nonche'  le
conseguenze   del  superamento  delle  ore  di  lavoro  supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.";
    f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il   consenso   del   lavoratore   interessato  ove  non  prevista  e
regolamentata  dal  contratto  collettivo.  Il  rifiuto  da parte del
lavoratore  non  puo'  integrare  in  nessun  caso  gli  estremi  del
giustificato motivo di licenziamento.";
    g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
    h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Nel  rapporto  di  lavoro  a tempo parziale verticale o misto,
anche   a   tempo   determinato,  e'  consentito  lo  svolgimento  di
prestazioni  lavorative  straordinarie. A tali prestazioni si applica
la  disciplina  legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche  ed  integrazioni  in  materia  di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno.";
    i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
    j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'articolo 2, comma 2, le
parti  del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto
di  quanto  previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare
clausole  flessibili  relative  alla  variazione  della  collocazione
temporale  della  prestazione  stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale  di  tipo  verticale  o misto possono essere stabilite anche
clausole  elastiche  relative alla variazione in aumento della durata
della  prestazione  lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
    1)  condizioni  e  modalita' in relazione alle quali il datore di
lavoro  puo'  modificare  la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
    2)  condizioni  e  modalita' in relazioni alle quali il datore di
lavoro   puo'   variare   in  aumento  la  durata  della  prestazione
lavorativa;
    3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della
prestazione lavorativa.";
    k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in  aumento  la  durata  della  prestazione  lavorativa,  nonche'  di
modificare  la collocazione temporale della stessa comporta in favore
del  prestatore  di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le
parti,  di  almeno  due  giorni  lavorativi,  nonche'  il  diritto  a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.";
    l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  "9.  La  disponibilita'  allo  svolgimento del rapporto di lavoro a
tempo  parziale  ai  sensi  del  comma  7  richiede  il  consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale   al   contratto   di  lavoro,  reso,  su  richiesta  del
lavoratore,  con  l'assistenza  di un componente della rappresentanza
sindacale  aziendale  indicato  dal  lavoratore medesimo. L'eventuale
rifiuto  del  lavoratore  non  integra  gli  estremi del giustificato
motivo di licenziamento.";
    m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "10.  L'inserzione  nel  contratto  di  lavoro  a tempo parziale di
clausole  flessibili  o  elastiche  ai sensi del comma 7 e' possibile
anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.";
    n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
    o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5  (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1.  Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale, o il proprio
rapporto  di  lavoro  a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce  giustificato  motivo  di licenziamento. Su accordo delle
parti   risultante  da  atto  scritto,  convalidato  dalla  direzione
provinciale  del  lavoro  competente  per  territorio,  e' ammessa la
trasformazione  del  rapporto  di  lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo  parziale.  Al  rapporto  di lavoro a tempo parziale risultante
dalla  trasformazione  si  applica  la  disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
  2.  Il  contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione
di  personale  a  tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori  assunti  a  tempo  parziale  in  attivita'  presso unita'
produttive  site  nello  stesso  ambito comunale, adibiti alle stesse
mansioni  od  a  mansioni  equivalenti rispetto a quelle con riguardo
alle quali e' prevista l'assunzione.
  3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro  e'  tenuto  a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente  con  rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive
site  nello  stesso  ambito  comunale,  anche  mediante comunicazione
scritta  in  luogo  accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere  in  considerazione le eventuali domande di trasformazione a
tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
  4.   Gli  incentivi  economici  all'utilizzo  del  lavoro  a  tempo
parziale,    anche    a    tempo   determinato,   saranno   definiti,
compatibilmente  con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato,   nell'ambito   della  riforma  del  sistema  degli  incentivi
all'occupazione.";
    p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
    q) l'articolo 7 e' soppresso;
    r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "L'eventuale  mancanza  o  indeterminatezza  nel  contratto scritto
delle  indicazioni  di  cui  all'articolo 2, comma 2, non comporta la
nullita'   del   contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale.  Qualora
l'omissione  riguardi  la  durata  della  prestazione  lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la  sola  collocazione  temporale  dell'orario, il giudice provvede a
determinare  le  modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa  a  tempo  parziale  con  riferimento  alle previsioni dei
contratti  collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto  in  particolare  delle
responsabilita'  familiari  del  lavoratore  interessato,  della  sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale  mediante  lo  svolgimento  di  altra  attivita' lavorativa,
nonche'   delle  esigenze  del  datore  di  lavoro.  Per  il  periodo
antecedente  la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha
in  entrambi  i  casi  diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla   corresponsione   di   un  ulteriore  emolumento  a  titolo  di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel
corso  del  successivo  svolgimento  del  rapporto, e' fatta salva la
possibilita'   di   concordare  per  iscritto  clausole  elastiche  o
flessibili  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorita'  giudiziaria,  le controversie di cui al presente comma
ed  al  comma  1  possono  essere,  risolte  mediante le procedure di
conciliazione  ed  eventualmente  di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.";
    s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo  3,  comma  7,  senza  il  rispetto  di quanto stabilito
dall'articolo  3,  commi  7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro  il  diritto,  in  aggiunta  alla  retribuzione  dovuta,  alla
corresponsione  di  un  ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno.
  2-ter.  In  assenza  di  contratti  collettivi  datore  di lavoro e
prestatore  di  lavoro  possono concordare direttamente l'adozione di
clausole  elastiche  o  flessibili  ai  sensi  delle disposizioni che
precedono.";
    t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "Art.  12-bis  (Ipotesi  di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale).  -  1. I
lavoratori  affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di  terapie  salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno  diritto  alla  trasformazione  del  rapporto di lavoro a tempo
pieno  in  lavoro  a  tempo  parziale  verticale  od  orizzontale. Il
rapporto   di   lavoro  a  tempo  parziale  deve  essere  trasformato
nuovamente  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno a richiesta del
lavoratore.  Restano  in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli
per il prestatore di lavoro.".
 
          Note all'art. 46:
              - Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
          61    (Attuazione   della   direttiva   97/81/CE   relativa
          all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
          dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dalla  CES), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.
              - Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n.  61 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato
          e' il seguente:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel rapporto di lavoro
          subordinato  l'assunzione  puo'  avvenire a tempo pieno o a
          tempo parziale.
              2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
                a) per  «tempo  pieno»  l'orario normale di lavoro di
          cui  all'art.  3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile
          2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai
          contratti collettivi applicativi;
                b) per  «tempo  parziale» l'orario di lavoro, fissato
          dal  contratto  individuale,  cui sia tenuto un lavoratore,
          che  risulti  comunque  inferiore  a  quello indicato nella
          lettera a);
                c) per  «rapporto  di lavoro a tempo parziale di tipo
          orizzontale»  quello in cui la riduzione di orario rispetto
          al  tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale
          giornaliero di lavoro;
                d) per  «rapporto  di lavoro a tempo parziale di tipo
          verticale»  quello  in  relazione al quale risulti previsto
          che  l'attivita'  lavorativa  sia  svolta a tempo pieno, ma
          limitatamente  a  periodi  predeterminati  nel  corso della
          settimana, del mese o dell'anno;
                d-bis) per  «rapporto  di  lavoro a tempo parziale di
          tipo  misto»  quello che si svolge secondo una combinazione
          delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d);
                e) per  «lavoro  supplementare» quello corrispondente
          alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro
          concordato  fra  le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed
          entro il limite del tempo pieno.
              3.  I  contratti  collettivi  nazionali  o territoriali
          stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          i    contratti   collettivi   aziendali   stipulati   dalle
          rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della
          legge  20 maggio  1970, n. 300, e successive modificazioni,
          ovvero  dalle  rappresentanze  sindacali  unitarie  possono
          determinare   condizioni   e  modalita'  della  prestazione
          lavorativa  del  rapporto  di  lavoro  di cui al comma 2. I
          contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere
          per  specifiche  figure  o  livelli professionali modalita'
          particolari  di  attuazione  delle  discipline rimesse alla
          contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.
              4.   Le   assunzioni  a  termine,  di  cui  al  decreto
          legislativo   9 ottobre   2001,   n.   368,   e  successive
          modificazioni,  di  cui  all'art.  8  della legge 23 luglio
          1991,  n.  223, e di cui all'art. 4 del decreto legislativo
          26 marzo  2001, n. 151, possono essere effettuate anche con
          rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.».
              - Il  testo  dell'art. 3 del citato decreto legislativo
          n.  61 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato
          e' il seguente:
              «Art.  3  (Modalita'  del  rapporto  di  lavoro a tempo
          parziale.   Lavoro   supplementare,   lavoro  straordinario
          clausole  elastiche).  - 1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo
          parziale  di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai
          sensi  dell'art.  l del decreto legislativo 9 ottobre 2001,
          n.  368,  il  datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo
          svolgimento  di prestazioni supplementari rispetto a quelle
          concordate con il lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 2,
          nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
              2.   I  contratti  collettivi  stipulati  dai  soggetti
          indicati  nell'art.  1,  comma  3,  stabiliscono  il numero
          massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le
          relative  causali  in  relazione  alle quali si consente di
          richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento
          di   lavoro   supplementare,  nonche'  le  conseguenze  del
          superamento  delle  ore  di lavoro supplementare consentite
          dai contratti collettivi stessi.
              3.    L'effettuazione    di   prestazioni   di   lavoro
          supplementare   richiede   il   consenso   del   lavoratore
          interessato  ove non prevista e regolamentata dal contratto
          collettivo.  Il  rifiuto  da  parte del lavoratore non puo'
          integrare  in  nessun  caso  gli  estremi  del giustificato
          motivo di licenziamento.
              4.  I  contratti  collettivi  di cui al comma 2 possono
          prevedere  una  percentuale  di  maggiorazione sull'importo
          della  retribuzione  oraria  globale  di  fatto,  dovuta in
          relazione  al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
          previsto  in  proposito dall'art. 4, comma 2, lettera a), i
          contratti  collettivi  di  cui  al  comma  2  possono anche
          stabilire  che  l'incidenza  della  retribuzione  delle ore
          supplementari   sugli   istituti  retributivi  indiretti  e
          differiti   sia   determinata   convenzionalmente  mediante
          l'applicazione   di  una  maggiorazione  forfettaria  sulla
          retribuzione   dovuta   per   la   singola  ora  di  lavoro
          supplementare.
              5.  Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o
          misto,   anche   a  tempo  determinato,  e'  consentito  lo
          svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali
          prestazioni  si applica la disciplina legale e contrattuale
          vigente  ed  eventuali successive modifiche ed integrazioni
          in  materia  di  lavoro  straordinario nei rapporti a tempo
          pieno.
              6. (Comma abrogato).
              7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 2,
          le  parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono,
          nel  rispetto  di  quanto previsto dal presente comma e dai
          commi  8  e 9, concordare clausole flessibili relative alla
          variazione  della  collocazione temporale della prestazione
          stessa.  Nei  rapporti  di  lavoro a tempo parziale di tipo
          verticale  o  misto possono essere stabilite anche clausole
          elastiche  relative alla variazione in aumento della durata
          della   prestazione   lavorativa.  I  contratti  collettivi
          stipulati  dai  soggetti  indicati  nell'art.  1,  comma 3,
          stabiliscono:
                1)  condizioni e modalita' in relazione alle quali il
          datore  di lavoro puo' modificare la collocazione temporale
          della prestazione lavorativa;
                2)  condizioni e modalita' in relazioni alle quali il
          datore  di  lavoro  puo' variare in aumento la durata della
          prestazione lavorativa;
                3)  i limiti massimi di variabilita' in aumento della
          durata della prestazione lavorativa.
              8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere
          di   variare   in   aumento  la  durata  della  prestazione
          lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale
          della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
          preavviso,  fatte  salve  le intese tra le parti, di almeno
          due  giorni  lavorativi,  nonche'  il  diritto a specifiche
          compensazioni,  nella misura ovvero nelle forme fissate dai
          contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3.
              9.  La  disponibilita' allo svolgimento del rapporto di
          lavoro  a  tempo  parziale ai sensi del comma 7 richiede il
          consenso   del   lavoratore   formalizzato  attraverso  uno
          specifico  patto scritto, anche contestuale al contratto di
          lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza
          di  un  componente della rappresentanza sindacale aziendale
          indicato  dal  lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del
          lavoratore  non integra gli estremi del giustificato motivo
          di licenziamento.
              10.  L'inserzione  nel  contratto  di  lavoro  a  tempo
          parziale  di  clausole  flessibili o elastiche ai sensi del
          comma  7  e'  possibile anche nelle ipotesi di contratto di
          lavoro a termine.
              11. (Comma soppresso).
              12. (Comma soppresso).
              13. (Comma soppresso).
              14.  I  centri  per  l'impiego e i soggetti autorizzati
          all'attivita'  di  mediazione  fra  domanda  ed  offerta di
          lavoro,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 4 e 10 del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a
          dare,  ai  lavoratori  interessati  ad  offerte di lavoro a
          tempo  parziale,  puntuale  informazione  della  disciplina
          prevista   dai  commi  3,  7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13,
          preventivamente  alla stipulazione del contratto di lavoro.
          Per  i  soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo
          23 dicembre  1997,  n.  469,  la mancata fornitura di detta
          informazione  costituisce  comportamento valutabile ai fini
          dell'applicazione  della  norma di cui al comma 12, lettera
          b), del medesimo art. 10.
              15. (Comma soppresso).
              - Il  testo  dell'art. 6 del citato decreto legislativo
          n.  61 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato
          e' il seguente:
              «Art.  6  (Criteri  di  computo  dei lavoratori a tempo
          parziale).   -   1. In   tutte   le  ipotesi  in  cui,  per
          disposizione  di  legge o di contratto collettivo, si renda
          necessario  l'accertamento della consistenza dell'organico,
          i  lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso
          del   numero   dei  lavoratori  dipendenti  in  proporzione
          all'orario  svolto,  rapportato  al  tempo pieno cosi' come
          definito  ai  sensi  dell'art.  1;  ai  fini  di  cui sopra
          l'arrotondamento  opera per le frazioni di orario eccedenti
          la   somma   degli   orari  individuati  a  tempo  parziale
          corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.
              2. (Comma soppresso).
              - Il  testo  dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n.  61 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato
          e' il seguente:
              «Art.  8  (Sanzioni).  -  1.  Nel contratto di lavoro a
          tempo  parziale  la  forma  scritta  e' richiesta a fini di
          prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la
          prova  per  testimoni  nei  limiti di cui all'art. 2725 del
          codice   civile.   In  difetto  di  prova  in  ordine  alla
          stipulazione  a  tempo parziale del contratto di lavoro, su
          richiesta   del  lavoratore  potra'  essere  dichiarata  la
          sussistenza  fra  le parti di un rapporto di lavoro a tempo
          pieno  a  partire  dalla  data  in  cui  la  mancanza della
          scrittura  sia  giudizialmente  accertata.  Resta  fermo il
          diritto   alle   retribuzioni  dovute  per  le  prestazioni
          effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
              2.   L'eventuale   mancanza   o   indeterminatezza  nel
          contratto  scritto  delle  indicazioni  di  cui all'art. 2,
          comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a
          tempo  parziale.  Qualora  l'omissione  riguardi  la durata
          della  prestazione  lavorativa, su richiesta del lavoratore
          puo'  essere  dichiarata  la sussistenza fra le parti di un
          rapporto  di  lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
          relativo    accertamento    giudiziale.    Qualora   invece
          l'omissione   riguardi   la   sola  collocazione  temporale
          dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita'
          temporali  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa a
          tempo   parziale   con   riferimento  alle  previsioni  dei
          contratti  collettivi  di  cui  all'art.  3, comma 7, o, in
          mancanza,  con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto in
          particolare  delle responsabilita' familiari del lavoratore
          interessato,  della  sua  necessita'  di  integrazione  del
          reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
          svolgimento  di  altra  attivita' lavorativa, nonche' delle
          esigenze  del  datore di lavoro. Per il periodo antecedente
          la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
          entrambi  i  casi  diritto,  in  aggiunta alla retribuzione
          dovuta,  alla  corresponsione  di un ulteriore emolumento a
          titolo   di  risarcimento  del  danno,  da  liquidarsi  con
          valutazione    equitativa.   Nel   corso   del   successivo
          svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di
          concordare  per iscritto clausola elastiche o flessibili ai
          sensi   dell'art.   3,   comma  3.  In  luogo  del  ricorso
          all'autorita'   giudiziaria,  le  controversie  di  cui  al
          presente  comma  ed  al  comma  1  possono  essere  risolte
          mediante  le procedure di conciliazione ed eventualmente di
          arbitrato  previste  dai  contratti collettivi nazionali di
          lavoro di cui all'art. 1, comma 3.
              2-bis.   Lo  svolgimento  di  prestazioni  elastiche  o
          flessibili di cui all'art. 3, comma 7, senza il rispetto di
          quanto  stabilito  dall'art.  3,  commi 7,  8, 9 comporta a
          favore  del  prestatore  di  lavoro il diritto, in aggiunta
          alla   retribuzione   dovuta,  alla  corresponsione  di  un
          ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
              2-ter.  In  assenza  di  contratti collettivi datore di
          lavoro   e   prestatore   di   lavoro   possono  concordare
          direttamente  l'adozione di clausole elastiche o flessibili
          ai sensi delle disposizioni che precedono.
              3.  In caso di violazione da parte del datore di lavoro
          del  diritto  di  precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il
          lavoratore  ha  diritto al risarcimento del danno in misura
          corrispondente   alla   differenza   fra   l'importo  della
          retribuzione  percepita  e  quella  che  gli  sarebbe stata
          corrisposta  a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei
          mesi successivi a detto passaggio.
              4.  La mancata comunicazione alla direzione provinciale
          del  lavoro,  di  cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo,
          comporta  l'applicazione  di una sanzione amministrativa di
          lire  trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
          giorno  di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a
          favore    della    gestione    contro   la   disoccupazione
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».
              - Il   testo   dell'art.   3,   comma  1,  del  decreto
          legislativo   8 aprile   2003,   n.  66  (Attuazione  della
          direttiva    93/104/CE   e   della   direttiva   2000/34/CE
          concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro), e' il seguente:
              «1.  L'orario  normale  di  lavoro e' fissato in 40 ore
          settimanali.».
              - Il  testo  dell'art. 19 della citata legge n. 300 del
          1970, e' il seguente:
              «Art.  19  (Costituzione delle rappresentanze sindacali
          aziendali).  -  Rappresentanze  sindacali aziendali possono
          essere  costituite  ad  iniziativa  dei  lavoratori in ogni
          unita' produttiva, nell'ambito:
                a) delle  associazioni  aderenti  alle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
                b) delle  associazioni  sindacali, non affiliate alle
          predette  confederazioni, che siano firmatarie di contratti
          collettivi  nazionali  o  provinciali  di  lavoro applicati
          nell'unita' produttiva.
              Nell'ambito  di  aziende  con piu' unita' produttive le
          rappresentanze   sindacali   possono  istituire  organi  di
          coordinamento.».
              - Per  il  titolo del citato decreto legislativo n. 368
          del 2001 si veda nota all'art. 22.
              - Il  testo  dell'art.  8 della citata legge n. 223 del
          1991, e' il seguente:
              «Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita). - 1.
          Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si
          applica  il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al
          sesto  comma  dell'art.  15  della legge 29 aprile 1949, n.
          264, e successive modificazioni ed integrazioni.
              2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto  di  lavoro  a  termine di durata non superiore a
          dodici  mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
          di  lavoro  e'  pari  a quella prevista per gli apprendisti
          dalla   legge   19 gennaio   1955,   n.  25,  e  successive
          modificazioni.   Nel   caso  in  cui,  nel  corso  del  suo
          svolgimento,  il  predetto  contratto  venga  trasformato a
          tempo  indeterminato,  il beneficio contributivo spetta per
          ulteriori  dodici  mesi  in  aggiunta a quello previsto dal
          comma 4.
              3.  Per  i  lavoratori  in  mobilita'  si osservano, in
          materia  di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
          all'art.   16  della  legge  28 febbraio  1987,  n.  56,  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, le disposizioni
          dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei
          predetti  avviamenti le commissioni regionali per l'impiego
          stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
          nelle   liste   di   collocamento,   la  percentuale  degli
          avviamenti  da riservare ai lavoratori iscritti nella lista
          di mobilita'.
              4.  Al  datore  di  lavoro che, senza esservi tenuto ai
          sensi  del  comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
          lavoratori  iscritti  nella lista di mobilita' e' concesso,
          per   ogni   mensilita'   di  retribuzione  corrisposta  al
          lavoratore,  un  contributo  mensile  pari al cinquanta per
          cento  della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe stata
          corrisposta  al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
          essere  erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero  superiore  a  ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
          mesi  per  le  aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti.
              4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano   stati   collocati   in   mobilita',  nei  sei  mesi
          precedenti,  da  parte di impresa dello stesso o di diverso
          settore  di  attivita'  che,  al momento del licenziamento,
          presenta  assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti
          con  quelli  dell'impresa  che  assume  ovvero  risulta con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita',  all'atto  della  richiesta di avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
              5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita'  trova  applicazione quanto previsto dall'art. 27
          della legge 12 agosto 1977, n. 675.
              6.  Il  lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
              7.  Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
          6,  nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art.
          9,  comma  7,  i  trattamenti  e  le indennita' di cui agli
          artt. 7,  11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non
          sono  computate ai fini della determinazione del periodo di
          durata  dei  predetti trattamenti fino al raggiungimento di
          un  numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi
          di spettanza del trattamento.
              8.  I  trattamenti  e  i  benefici  di  cui al presente
          articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88.».
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo
          2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
          n. 53), e' il seguente:
              «Art.  4  (Sostituzione  di lavoratrici e lavoratori in
          congedo).  (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge
          8 marzo  2000,  n. 53, art. 10). - 1. In sostituzione delle
          lavoratrici  e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu'
          delle  disposizioni  del presente testo unico, il datore di
          lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto  a  tempo
          determinato    o   utilizzare   personale   con   contratto
          temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, secondo
          comma,  lettera  b),  della legge 18 aprile 1962, n. 230, e
          dell'art.  1,  comma  2,  lettera c), della legge 24 giugno
          1997,  n.  196, e con l'osservanza delle disposizioni delle
          leggi medesime.
              2.  L'assunzione  di  personale  a  tempo determinato e
          l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di
          lavoratrici  e  lavoratori in congedo ai sensi del presente
          testo  unico  puo'  avvenire  anche con anticipo fino ad un
          mese  rispetto  al  periodo  di  inizio  del congedo, salvo
          periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
              3.  Nelle  aziende  con meno di venti dipendenti, per i
          contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro  che  assume
          personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
          di  lavoratrici  e  lavoratori  in congedo, e' concesso uno
          sgravio   contributivo   del   50   per  cento.  Quando  la
          sostituzione  avviene  con  contratto di lavoro temporaneo,
          l'impresa   utilizzatrice   recupera   dalla   societa'  di
          fornitura  le  somme  corrispondenti allo sgravio da questa
          ottenuto.
              4.  Le  disposizioni  del  comma 3 trovano applicazione
          fino  al  compimento  di  un  anno di eta' del figlio della
          lavoratrice  o  del  lavoratore  in  congedo  o per un anno
          dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
              5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
          cui  al  capo  Xl,  e'  possibile  procedere,  in  caso  di
          maternita'  delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
          primo  anno  di  eta'  del  bambino  o  nel  primo  anno di
          accoglienza   del   minore   adottato   o  in  affidamento,
          all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di
          personale  temporaneo,  per  un  periodo  massimo di dodici
          mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».
              - Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n. 368 del 2001, e' il seguente:
              «Art.  1  (Apposizione del termine). - 1. E' consentita
          l'apposizione  di  un  termine alla durata del contratto di
          lavoro   subordinato  a  fronte  di  ragioni  di  carattere
          tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
              3.  Copia  dell'atto scritto deve essere consegnata dal
          datore   di   lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione.
              4.  La  scrittura  non e' tuttavia necessaria quando la
          durata  del  rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
          sia superiore a dodici giorni.».