Art. 59
                   Incentivi economici e normativi

  1.   Durante   il   rapporto   di   inserimento,  la  categoria  di
inquadramento  del  lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di
due  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni  che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti a quelle al
conseguimento  delle  quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto.
  2.  Fatte  salve  specifiche  previsioni di contratto collettivo, i
lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento sono esclusi dal
computo  dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  3.  In  attesa  della  riforma  del  sistema  degli  incentivi alla
occupazione,   gli  incentivi  economici  previsti  dalla  disciplina
vigente  in  materia  di  contratto  di  formazione  e lavoro trovano
applicazione   con   esclusivo   riferimento  ai  lavoratori  di  cui
all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).