Art. 6
                Regimi particolari di autorizzazione

  1.   Sono   autorizzate   allo   svolgimento   della  attivita'  di
intermediazione  le  universita'  pubbliche  e  private,  comprese le
fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con
specifico  riferimento  alle  problematiche del mercato del lavoro, a
condizione  che  svolgano  la  predetta  attivita' senza finalita' di
lucro  e  fermo  restando l'obbligo della interconnessione alla borsa
continua  nazionale  del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa  al  funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17.
  2.  Sono  altresi'  autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione,  secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui
al  comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e
gli  istituti  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  statali e
paritari,  a  condizione  che  svolgano  la  predetta attivita' senza
finalita'  di  lucro  e  che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere  c),  f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio
di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro
ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
  3.  Sono  altresi'  autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di  lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie
di  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  le associazioni in
possesso  di  riconoscimento  istituzionale  di rilevanza nazionale e
aventi  come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali,   del   lavoro  o  delle  disabilita',  e  gli  enti
bilaterali  a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
  4.  L'ordine  nazionale  dei  consulenti  del  lavoro puo' chiedere
l'iscrizione   all'albo   di  cui  all'articolo  4  di  una  apposita
fondazione  o  di  altro  soggetto  giuridico  dotato di personalita'
giuridica   costituito   nell'ambito   del  Consiglio  nazionale  dei
consulenti  del  lavoro  per  lo  svolgimento  a livello nazionale di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei  requisiti  di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
  5.  E'  in  ogni  caso  fatto  divieto  ai consulenti del lavoro di
esercitare  individualmente  o  in  altra  forma  diversa  da  quella
indicata  al  comma  3  e  agli  articoli  4  e  5,  anche attraverso
ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di intermediazione.
  6.   L'autorizzazione  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettere b), c), d), puo' essere concessa
dalle  regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al
proprio  territorio  e  previo  accertamento  della  sussistenza  dei
requisiti  di  cui  agli  articoli  4  e  5,  fatta  eccezione per il
requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
  7.  La  regione  rilascia  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta
l'autorizzazione  provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al
comma  6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie
in  una  apposita  sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4,
comma  1.  Decorsi  due  anni, su richiesta del soggetto autorizzato,
entro    i   sessanta   giorni   successivi   la   regione   rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento della attivita' svolta.
  8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza
unificata   le  modalita'  di  costituzione  della  apposita  sezione
regionale  dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure
ad essa connesse.