Art. 62 
                                Forma 
 
  1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma  scritta
e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: 
a) indicazione  della  durata,  determinata  o  determinabile,  della
prestazione di lavoro; 
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o  fasi  di  esso,
   individuata nel suo contenuto caratterizzante, che  viene  dedotto
   in contratto; 
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche'  i
   tempi e le modalita' di pagamento e  la  disciplina  dei  rimborsi
   spese; 
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
   sulla esecuzione, anche temporale, della  prestazione  lavorativa,
   che  in  ogni  caso  non  possono  essere  tali  da  pregiudicarne
   l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; 
e) le eventuali misure per la tutela della  salute  e  sicurezza  del
   collaboratore  a  progetto,   fermo   restando   quanto   disposto
   dall'articolo 66, comma 4.