Art. 73. 
           Coordinamento informativo a fini previdenziali 
 
  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,
l'andamento delle prestazioni  di  carattere  previdenziale  e  delle
relative  entrate  contributive,  conseguenti  allo  sviluppo   delle
attivita' di lavoro accessorio  disciplinate  dalla  presente  legge,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti  normativi  delle
disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che  precede,
l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  2. Decorsi diciotto mesi  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una  relazione  sull'andamento
del  lavoro  occasionale  di  tipo  accessorio  e  ne  riferisce   al
Parlamento.