Art. 79.
              Efficacia giuridica della certificazione

  Gli    effetti    dell'accertamento   dell'organo   preposto   alla
certificazione  del  contratto  di  lavoro  permangono, anche verso i
terzi,  fino  al  momento  in  cui sia stato accolto, con sentenza di
merito,   uno   dei   ricorsi  giurisdizionali  esperibili  ai  sensi
dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.