Art. 84.
              Interposizione illecita e appalto genuino

  1.  Le  procedure  di  certificazione  di cui al capo primo possono
essere  utilizzate,  sia  in  sede  di stipulazione di appalto di cui
all'articolo  1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del
relativo   programma  negoziale,  anche  ai  fini  della  distinzione
concreta  tra  somministrazione  di  lavoro  e appalto ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
  2.  Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali adotta con proprio
decreto  codici  di  buone pratiche e indici presuntivi in materia di
interposizione  illecita  e  appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa  verifica  della  reale  organizzazione  dei  mezzi  e della
assunzione   effettiva   del  rischio  tipico  di  impresa  da  parte
dell'appaltatore.  Tali  codici  e indici presuntivi recepiscono, ove
esistano,  le  indicazioni contenute negli accordi interconfederali o
di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
 
          Nota all'art. 84:
              -  Per  il  testo  dell'art. 1655 del codice civile, si
          veda nota all'art. 29.