Art. 85
                             Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955,
   n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
   limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
   decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo  4,  comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
   n. 72;
h) l'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
   2000, n. 442;
i) tutte  le  disposizioni  legislative e regolamentari incompatibili
   con il presente decreto.
  2.  All'articolo  2,  comma  1, del decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n.  61,  le  parole  da:  "Il datore di lavoro" fino a: "dello
stesso" sono soppresse.
 
          Nota all'art. 85:
              -   Il   testo  della  legge  29 aprile  1949,  n.  264
          (Provvedimenti  in  materia  di  avviamento  al lavoro e di
          assistenza  dei  lavoratori involontariamente disoccupati),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1949, n.
          125, supplemento ordinario.
              -  Per il titolo della legge 19 gennaio 1955, n. 25, si
          veda nota all'art. 53.
              -  Il  testo  della  legge  23  ottobre  1960,  n. 1369
          (Divieto   di   intermediazione   ed  interposizione  nelle
          prestazioni  di  lavoro  e nuova disciplina dell'impiego di
          manodopera  negli  appalti  di  opere  e  di  servizi),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 25 novembre 1960, n.
          289.
              -  Il  testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
          sull'organizzazione  del mercato del lavoro), e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51, supplemento
          ordinario.
              -  Il  testo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
          1996,  n.  608  (Disposizioni  urgenti in materia di lavori
          socialmente  utili,  di interventi a sostegno del reddito e
          nel  settore  previdenziale),  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231.
              - Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in
          materia  di  promozione  dell'occupazione),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento
          ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
          72  (Attuazione  della  direttiva  96/71/CE  in  materia di
          distacco  dei  lavoratori nell'ambito di una prestazione di
          servizi),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo
          2000, n. 75.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          n.    442/2000    (Regolamento   recante   norme   per   la
          semplificazione   del   procedimento  per  il  collocamento
          ordinario  dei  lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8,
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n. 36.
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          25 febbraio   2000,   n.  61  (Attuazione  della  direttiva
          97/81/CE  retativa  all'accordo-quadro  sul  lavoro a tempo
          parziale  concluso  dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  2  (Forma  e contenuti del contratto di lavoro a
          tempo  parziale).  -  1.  Il  contratto  di  lavoro a tempo
          parziale  e'  stipulato  in forma scritta ai fini e per gli
          effetti  di  cui all'art. 8, comma 1. Fatte salve eventuali
          piu'  favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui
          all'art. 1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi' tenuto
          ad  informare  le  rappresentanze  sindacali aziendali, ove
          esistenti,   con   cadenza  annuale,  sull'andamento  delle
          assunzioni  a  tempo  parziale, la relativa tipologia ed il
          ricorso al lavoro supplementare.
              2.   Nel  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  e'
          contenuta   puntuale   indicazione   della   durata   della
          prestazione   lavorativa  e  della  collocazione  temporale
          dell'orario  con  riferimento al giorno, alla settimana, al
          mese  e  all'anno.  Clausole difformi sono ammissibili solo
          nei termini di cui all'art. 3, comma 7.