Art. 85 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369; d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196; g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72; h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello stesso" sono soppresse.
Nota all'art. 85: - Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1949, n. 125, supplemento ordinario. - Per il titolo della legge 19 gennaio 1955, n. 25, si veda nota all'art. 53. - Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289. - Il testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51, supplemento ordinario. - Il testo del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1996, n. 231. - Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario. - Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 (Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2000, n. 75. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2001, n. 36. - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE retativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2 (Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale). - 1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1. Fatte salve eventuali piu' favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'art. 3, comma 7.