(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE LN SEDE DI CONVERSIONE 
               DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003. N. 314 
 
All'articolo 1: 
al comma 1, le parole da: "opera di  difesa"  fino  a:  "sito,"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "riservato  ai  soli  rifiuti  di   III
categoria, che costituisce opera di  difesa  militare  di  proprieta'
dello Stato. Il sito," e le parole: "e'  individuato  nel  territorio
del  comune  di  Scanzano  Jonico,  in  provincia  di  Matera"   sono
sostituite dalle seguenti: "e' individuato, entro un anno dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dal Commissario straordinario  di  cui  all'articolo  2,  sentita  la
Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Qualora  l'intesa  non  sia
raggiunta  entro  il  termine   di   cui   al   periodo   precedente,
l'individuazione definitiva del sito  e'  adottata  con  decreto  del
presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri"; 
al  comma  2,  dopo  le  parole:  "Deposito  nazionale  dei   rifiuti
radioattivi" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 1": 
al comma 3, dopo le parole: "Deposito  nazionale"  sono  inserite  le
seguenti:  "di  cui  al  comma  1"  e  le  parole:  "possono   essere
utilizzate" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzate"; 
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione
e la costruzione del Deposito nazionale  di  cui  al  comma  1  e  le
attivita' di supporto di cui all'articolo  3  sono  finanziate  dalla
SOGIN Spa attraverso i  prezzi  o  le  tariffe  di  conferimento  dei
rifiuti radioattivi al Deposito  nazionale.  La  gestione  definitiva
dello stesso e' affidata in concessione"; 
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
"4-bis. La validazione del sito e' effettuata, entro  un  anno  dalla
data di individuazione del sito medesimo dal Consiglio dei  ministri,
sulla base degli studi  effettuati  dalla  Commissione  istituita  ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere,  dell'Agenzia  per  la
protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  (APAT),   del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e  dell'Ente  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)". 
 
All'articolo 2: 
al comma 1: 
all'alinea, dopo le parole: "Deposito  nazionale"  sono  inserire  le
seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1"; 
la lettera a) e' soppressa; 
la lettera b) e' soppressa; 
al comma 2, primo periodo, la parola:"sollecita" e' soppressa e  dopo
le parole: "Deposito nazionale" sono aggiunte le  seguenti:  "di  cui
all'articolo 1, comma  1";  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: "Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio in materia di  valutazione  di  impatto
ambientale in conformita' a quanto previsto dalla legge  21  dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal  decreto  legislativo
20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresi',  fatte  salve  le  competenze
dell'APAT, che si esprime entro  centoventi  giorni  dal  ricevimento
della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al  Capo  VII
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e   successive
modificazioni, in quanto applicabile"; 
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  una
Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di  alta
vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi
del presente decreto e per le iniziative  operative  del  Commissario
straordinario. La predetta  Commissione  e'  composta  da  diciannove
esperti di elevata e comprovata  qualificazione  tecnico-scientifica,
di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
uno con funzioni di presidente,  due  dal  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio,  due  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze,  uno  dal
Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'intero, uno dal Ministro
della salute, uno dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi
dalle regionii e due espressi dagli enti locali, uno  dall'ENEA,  uno
dal CNR e uno  dall'APAT.  Il  Commissario  straordinario  si  avvale
altresi', di una struttura di supporto individuata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione
del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3". 
 
All'articolo 3: 
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Deposito nazionale"  sono
inserire le seguenti "di cui all'articolo 1, comma 1"  e  le  parole:
"Il e" sono soppresse; il secondo  periodo  e'  soppresso;  il  terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data  della  messa  in
esercizio   del   Deposito   nazionale,   il   trattamento   ed    il
condizionamento  dei  rifiuti  radioattivi,  nonche'  la   messa   in
sicurezza del combustibile irraggiato e dei  materiali  nucleari,  al
fine di trasformarli in  manufatti  certificati,  pronti  per  essere
trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in  altre
strutture ove richiesto da motivi di sicurezza"; 
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
"1-bis. Con decreto dei Presidente dei  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministri dell'interno  delle  attivita'
produttive e della salute,  si  provvede,  avvalendosi  del  supporto
operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo  stoccaggio
dei rifiuti radioattivi  di  I  e  II  categoria.  Per  la  messa  in
sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si  applicano  le
procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta
eccezione  per  quelle  previste  dall'articolo  1,  comma  3,  primo
periodo. 
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva
dei materiali nucleari  di  III  categoria  al  di  fuori  dei  Paesi
dell'Unione europea, fatto  salvo  quanto  previsto  dalla  normativa
comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di
III  categoria  e'  autonzzata  ai  fini  del  loro   trattamento   e
riprocessamento". 
 
All'Articolo 4: 
il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
"1. Misure di compensazione  territoriale  sono  stabilite,  fino  al
definitivo smantellamento degli  impianti,  a  favore  dei  siti  che
ospitano centrali nucleari e  impianti  del  ciclo  del  combustibile
nucleare. Alla data della messa in esercizio del  Deposito  nazionale
di cui  all'articolo  1,  comma  1,  le  misure  sono  trasferite  al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione
dei rifiuti radioattivi. 
1-bis. L'ammontare complessivo annuo  del  contributo  ai  sensi  del
comma 1 e' definito mediante la determinazione di  un'aliquota  della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per
ogni kilowattora consumato,  con  aggiornamento  annuale  sulla  base
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e'  assegnato
annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale  per  la
programmazione  economica  sulla  base  delle  stime  di   inventario
radiometrico  dei  siti  determinato  annualmente  con  decreto   del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  su  proposta
dell'APAT, valutata la pericolosita' dei rifiuti,  ed  e'  ripartito,
per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e  la  provincia
che ospitano centrali nucleari e impianti del  ciclo  del  combustine
nucleare. Alla data della messa in esercizio del  Deposito  nazionale
di cui all'articolo 1, comma 1, e  proporzionalmente  all'allocazione
dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in misura  del  20
per cento in favore del comune  nel  cui  territorio  e'  ubicato  il
Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con  questo
confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente,  in  misura
del 25 per cento, rispettivamente, in favore della  regione  e  della
provincia"; 
il comma 2 e' sostituito dal seguente 
"2. Il Commissario straordinario promuove una campagna  nazionale  di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi".