Art. 13. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi attraverso: gli accordi e le intese tra Istituzioni dei due Paesi operanti nei settori delle scienze di base ed applicate; la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico; lo scambio di docenti e ricercatori; la partecipazione di ricercatori e tecnici a corsi di perfezionamento e aggiornamento scientifico e tecnologico; l'organizzazione di convegni seminari ed esposizioni scientifiche; lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.