(Accordo-art. 13)
   Art. 13. Le Parti favoriranno  lo  sviluppo  della  collaborazione
scientifica e tecnologica tra i due Paesi attraverso: 
   gli accordi e le intese tra Istituzioni dei due Paesi operanti nei
settori delle scienze di base ed applicate; 
   la realizzazione di progetti congiunti di ricerca  e  di  sviluppo
tecnologico; 
   lo scambio di docenti e ricercatori; 
   la  partecipazione  di  ricercatori   e   tecnici   a   corsi   di
perfezionamento e aggiornamento scientifico e tecnologico; 
   l'organizzazione di convegni seminari ed esposizioni scientifiche;
   lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche.