Art. 14. Le parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione nel settore archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, e faciliteranno l'attivita' delle missioni archeologiche italiane operanti in Ecuador e l'invio di tecnici ecuadoriani per assistere in Italia a corsi sulla materia in questione. Le Parti incoraggeranno e sosterranno le iniziative rivolte alla conservazione, alla valorizzazione ed al restauro del patrimonio culturale.