(Accordo-art. 15)
   Art. 15. Le Parti si impegnano a cooperare per impedire l'illecita
importazione, esportazione  e  trasferimento  di  beni  culturali,  e
concordano di prendere le opportune misure a tal fine. 
   Le Parti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte  e  dei
reperti archeologici esportati senza  l'osservanza  delle  prescritte
disposizioni di Legge di entrambi i Paesi.