Art. 15. Le Parti si impegnano a cooperare per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e concordano di prendere le opportune misure a tal fine. Le Parti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle prescritte disposizioni di Legge di entrambi i Paesi.