(Accordo-art. 17)
   Art. 17. Il presente Accordo avra' durata illimitata e entrera' in
vigore sessanta giorni dopo la data nella quale  le  Parti  si  siano
reciprocamente notificate, per via diplomatica, l'avvenuto compimento
delle procedure interne all'uopo previste. 
   Esso  potra'  essere  denunciato  per   iscritto,   per   le   vie
diplomatiche da ciascuna delle Parti. Tale denuncia avra' effetto sei
mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente. 
   La denuncia del presente Accordo non incidera' sull'esecuzione dei
programmi  in  corso  concordati  durante  il  periodo   di   vigenza
dell'Accordo fino al loro compimento, salvo  che  entrambe  le  Parti
decidano diversamente.