Art. 17. Il presente Accordo avra' durata illimitata e entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data nella quale le Parti si siano reciprocamente notificate, per via diplomatica, l'avvenuto compimento delle procedure interne all'uopo previste. Esso potra' essere denunciato per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle Parti. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia del presente Accordo non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo fino al loro compimento, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.