Art. 18. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente Accordo sara', per quanto possibile, composta amichevolmente per le vie diplomatiche. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Quito, l'otto del mese di febbraio dell'anno millenovecentonovantanove, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ECUADOR Senatore Patrizia Toia Jose' Ayala Lasso SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTRO DE RELACIONES AGLI AFFARI ESTERI EXTERIORES Parte di provvedimento in formato grafico