(Accordo-art. 18)
   Art. 18. Qualsiasi controversia in  merito  all'interpretazione  e
applicazione  del  presente  Accordo  sara',  per  quanto  possibile,
composta amichevolmente per le vie diplomatiche. 
   In  fede  di  che,  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
   Fatto  a  Quito,   l'otto   del   mese   di   febbraio   dell'anno
millenovecentonovantanove,  in  due  originali  ciascuno  in   lingua
italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
    


PER IL GOVERNO DELLA         PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA       REPUBBLICA DELL'ECUADOR
Senatore Patrizia Toia          Jose' Ayala Lasso
SOTTOSEGRETARIO DI STATO      MINISTRO DE RELACIONES
AGLI AFFARI ESTERI               EXTERIORES

    

             Parte di provvedimento in formato grafico