(Accordo-art. 2)
   Art. 2. Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione  tra
i  rispettivi  Organismi  accademici,  attraverso  l'intensificazione
delle  intese  interuniversitarie,  lo  scambio  di  docenti   e   di
ricercatori e  l'avvio  di  ricerche  congiunte  su  temi  di  comune
interesse.