(Accordo-art. 4)
   Art. 4. Ciascuna delle Parti favorira' l'insegnamento della lingua
e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Universita' e  in  altri
istituti  di  istruzione   Superiore,   nonche'   nelle   Istituzioni
scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e di Lettorati.