Art. 8. Le Parti incrementeranno la collaborazione nel settore della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festival, Rassegne Cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Il Governo italiano prestera' assistenza, secondo le proprie possibilita', alla creazione di Scuola di Cinematografia o enti similari in Ecuador.