Art. 2. 1. All'articolo 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia», sono sostituite dalle parole: «con funzioni di legittimita', avente minore anzianita' di ruolo del titolare»; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Ministro designa inoltre, per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dall'Amministrazione centrale.».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal regolamento qui pubblicato: «Art. 14. - Il Ministro nomina pure un magistrato con funzioni di legittimita', avente minore anzianita' di ruolo del titolare, per supplire il presidente in caso di assenza o di impedimento, e un commissario supplente per ciascun commissario effettivo fra gli appartenenti alle corrispondenti categorie. Il Ministro designa inoltre per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dall'Amministrazione centrale.».