Art. 2.
  1.  All'articolo  14  del  regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  primo  comma,  le  parole:  «avente  grado non inferiore a
consigliere  di  Cassazione  o  equiparato,  anche  se  trattenuto al
Ministero  di grazia e giustizia», sono sostituite dalle parole: «con
funzioni  di  legittimita',  avente  minore  anzianita'  di ruolo del
titolare»;
    b) il  secondo  comma  e'  sostituito  dal seguente: «Il Ministro
designa inoltre, per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un
supplente  tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e
personale  amministrativo  di  area C,  come  delineata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio
1999, dipendente dall'Amministrazione centrale.».
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 14 del citato regio
          decreto  14 novembre  1926,  n.  1953,  come modificato dal
          regolamento qui pubblicato:
              «Art.  14.  - Il Ministro nomina pure un magistrato con
          funzioni di legittimita', avente minore anzianita' di ruolo
          del titolare, per supplire il presidente in caso di assenza
          o  di  impedimento,  e un commissario supplente per ciascun
          commissario    effettivo    fra   gli   appartenenti   alle
          corrispondenti categorie.
              Il   Ministro   designa  inoltre  per  le  funzioni  di
          segreteria,   un   coordinatore   ed  un  supplente  tra  i
          magistrati   trattenuti  al  Ministero  della  giustizia  e
          personale  amministrativo  di  area C,  come  delineata dal
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          Ministeri      del     16 febbraio     1999,     dipendente
          dall'Amministrazione centrale.».