Art. 15 (Controllo) 1. Le modalita' di controllo sono definite dagli organismi ufficiali, in conformita' con il modello predisposto dalla commissione tecnica e adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, e' assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole unita' di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui fornitori registrati. 2. Per le attivita' di controllo, gli organismi ufficiali possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale e di altri istituti di ricerca e sperimentazione. 3. Per le attivita' di controllo di cui al presente articolo, il personale addetto ha la facolta' di introdursi nei siti produttivi, nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonche' di provvedere al prelevamento dei campioni necessari.