Art. 3.
1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
13.620 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.