(Trattato - art. 1)
                              ALLEGATO 
              TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA 
           LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHIZA 
 
La Repubblica Italiana e la Repubblica Kirghiza,  che  d'ora  innanzi
saranno chiamate le Alte Parti Contraenti, 
desiderando rafforzare l'amicizia che unisce i  due  Paesi  e  i  due
popoli e approfondire la collaborazione nei campi politico, economico
e culturale, 
desiderose di sviluppare le loro relazioni sui valori  universali  di
liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, 
intenzionate  a  contribuire   al   consolidamento   di   un   ordine
internazionale basato sul diritto, sulla pace e sulla giustizia, 
tenendo  conto  dei  profondi   mutamenti   politici   ed   economici
verificatisi nel continente eurasiatico, 
confermando   la    loro    fedelta'    agli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite, consapevoli
della fondamentale importanza dell'Atto  Finale  di  Helsinki,  della
Carta di  Parigi  per  una  nuova  Europa  e  degli  altri  documenti
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione  in  Europa  e
ribadendo gli impegni con essi assunti, 
consapevoli dei ruolo dell'Unione Europea, della  NATO,  dell'OSCE  e
delle altre strutture europee nella costruzione della nuova Europa, 
nello spirito di sempre piu' stretti legami tra l'Unione Europea e la
Repubblica  Kirghiza,  sanciti   dall'Accordo   di   Partenariato   e
Cooperazione firmato il 9 febbraio 1995, 
determinate a sviluppare  i  reciproci  rapporti  di  amicizia  e  di
collaborazione, hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni  sulla  base
della fiducia, della  collaborazione  e  del  rispetto  reciproco  in
conformita' con i  principi  di  sovranita',  parita'  di  diritti  e
rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'individuo. 
A tale scopo le Alte Parti  Contraenti  potranno  stipulare,  se  del
caso, accordi per tradurre in pratica le  disposizioni  del  presente
Trattato.