(Trattato - art. 10)
                             Articolo 10 
Le Alte Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nei  settori
della  scienza  e  delle  tecnologie   avanzate,   anche   attraverso
un'intensificazione della cooperazione fra i competenti organismi dei
due  Paesi  nell'ambito  dei  programmi  europei  di   collaborazione
tecnico-scientifica  e  tecnologica,  in   particolare   nel   quadro
dell'International Association for the promotion  of  cooperation  of
scientists from the New Independent States  of  former  Soviet  Union
(INTAS).  L'Italia  assecondera',  nei  limiti  del   possibile,   la
partecipazione della Repubblica Kirghiza a tali programmi.