(Trattato - art. 13)
                             Articolo 13 
Le Alte  Parti  contraenti  convengono  di  incoraggiare  gli  scambi
culturali tra i due Paesi attraverso l'insegnamento e  la  diffusione
nei rispettivi territori  della  letteratura,  delle  scienze,  delle
arti,  della  cultura  e  della  civilta'  dell'altro  Paese  nonche'
attraverso la realizzazione di programmi di scambi giovanili. 
Le Alte Parti Contraenti riconoscono anche  l'interesse  reciproco  a
sviluppare  la  cooperazione  scientifica  e  tecnologica  attraverso
l'effettuazione di programmi congiunti  di  ricerca,  lo  scambio  di
esperti,   missioni   tecniche    e    documentazione    scientifica,
l'organizzazione di seminari di convegni scientifici nonche' di corsi
di  formazione  e  aggiornamento   in   discipline   scientifiche   e
l'attuazione di interventi di tutela, conservazione  e  restauro  del
patrimonio culturale. 
Allo scopo di facilitare la cooperazione bilaterale nei settori sopra
indicati le Alte Parti Contraenti  esamineranno  la  possibilita'  di
concludere  al  piu'  presto  un  accordo  quadro   di   cooperazione
culturale, scientifica e tecnologica.