(Trattato - art. 14)
                             Articolo 14 
Le Alte Parti Contraenti riconoscono l'interesse reciproco a favorire
comuni attivita' di cooperazione scientifica  e  tecnica  ed,  a  tal
fine, promuoveranno l'effettuazione di congiunti programmi coordinati
di ricerca, sviluppo e istruzione, lo scambio di esperti  e  missioni
tecniche e di informazioni e documenti  nonche'  dei  loro  mezzi  di
diffusione.