(Trattato - art. 15)
                             Articolo 15 
Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la  collaborazione  nei  campi
giuridico e consolare,  anche  attraverso  periodiche  consultazioni.
Esse  intendono,  su  base  di  reciprocita',  agevolare  per  quanto
possibile  la  concessione  dei  visti  d'ingresso  per  i  cittadini
dell'altra Parte Contraente per visite ufficiali, di affari, a  scopi
culturali, turistici e privati.