(Trattato - art. 17)
                             Articolo 17 
Gli impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti nel presente Trattato
rispettano gli obblighi di ogni Parte nell'ambito dell'Unione Europea
e delle loro istituzioni. 
Le disposizioni del presente Trattato  non  incidono  in  alcun  modo
sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli  accordi  bilaterali  e
multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. 
Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad  alcuno  Stato
terzo.