(Trattato - art. 19)
                             Articolo 19 
Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. 
La sua validita' verra' prorogata automaticamente di volta  in  volta
per nuovi periodi di cinque anni, a meno che  una  delle  Alte  Parti
Contraenti  non  abbia  notificato  per  iscritto   all'altra   Parte
Contraente  la  sua  decisione  di  denunciare  il  Trattato  con  un
preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. 
In  fede  di  che   i   sottoscritti   rappresentanti,   debitamnente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Trattato. 
Fatto a Roma il 3 marzo 1999 in due originali, ciascuno nelle  lingue
italiana e kirghiza, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
 
 
    

      PER LA REPUBBLICA                      PER LA REPUBBLICA
          ITALIANA                                KIRGHIZA
    

              Parte di provvedimento in formato grafico