(Trattato - art. 6)
                             Articolo 6 
Le  Alte  Parti  Contraenti  opereranno   per   lo   sviluppo   della
collaborazione    nei    campi     dell'economia,     dell'industria,
dell'agricoltura,  della  scienza,  della  tecnica  e   dell'ecologia
nell'interesse reciproco e della Comunita' Internazionale. 
Le Alte Parti Contraenti sono consapevoli che una tale collaborazione
avra' una grande importanza per la  realizzazione  del  programma  di
riforme economiche nella Repubblica Kirghiza e per il pieno  sviluppo
delle potenzialita' di cooperazione anche in ambito regionale. 
Le Alte Parti Contraenti svilupperanno  la  cooperazione  nell'ambito
delle organizzazioni economiche multilaterali di cui fanno parte.