(Trattato - art. 7)
                             Articolo 7 
Le Alte Parti Contraenti, per il coordinamento  e  lo  stimolo  della
collaborazione bilaterale in tutti i settori nonche' per favorire  la
soluzione dei problemi che  dovessero  sorgere  nel  quadro  di  tale
collaborazione, costituiranno un Gruppo  di  Lavoro  per  gli  Affari
Economici e le Questioni Generali ed un  Gruppo  di  Lavoro  per  gli
scambi e la cooperazione economica e industriale. 
Il Gruppo di Lavoro per gli  Affari  Economici  e  per  le  Questioni
Generali sara' presieduto, per  la  Parte  Italiana  c'per  la  Parte
kirghiza da esponenti del Ministero degli Affari  Esteri  delle  Alte
Parti Contraenti: esso sara' composto da rappresentanti dei Ministeri
e degli Enti pubblici delle due Alte Parti Contraenti, con competenza
per le questioni che saranno trattate dal Gruppo. 
Il Gruppo di lavoro per gli Scambi  e  la  Cooperazione  Economica  e
Industriale sara' presieduto per Parte italiana da un  rappresentante
del Ministero del  Commercio  Estero  e  per  Parte  kirghiza  da  un
rappresentante del  Ministero  dell'Industria  e  del  Commercio  con
l'Estero e sara' composto, prevalentemente da esponenti di imprese  e
di associazioni industriali di categoria.