Art. 11. 
 Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili 
  1.  L'elettricita'  prodotta  da  impianti  alimentati   da   fonti
rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti  ha  diritto
al rilascio, su richiesta del produttore, della "garanzia di  origine
di elettricita'  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili",  nel
seguito denominata "garanzia di origine". 
  2. Il Gestore della rete e' il soggetto  designato,  ai  sensi  del
presente decreto, al rilascio della garanzia di  origine  di  cui  al
comma 1, nonche' dei certificati verdi. 
  3. La garanzia di  origine  e'  rilasciata  qualora  la  produzione
annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100  MWh,
arrotondata con criterio commerciale. 
  4. Nel caso di impianti alimentati da  fonti  rinnovabili,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la  quale
spetta il rilascio della garanzia  di  origine  coincide  con  quella
dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza. 
  5. Nel  caso  di  centrali  ibride,  la  produzione  imputabile  e'
comunicata annualmente dal produttore, ai  fini  del  rilascio  della
garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva  di  atto  di
notorieta' firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli
21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
  6. La garanzia di origine riporta  l'ubicazione  dell'impianto,  la
fonte energetica rinnovabile da cui e' stata prodotta l'elettricita',
la tecnologia  utilizzata,  la  potenza  nominale  dell'impianto,  la
produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso  di  centrali
ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare.  Su
richiesta del produttore e qualora ne  ricorrano  i  requisiti,  essa
riporta,  inoltre,  l'indicazione   di   avvenuto   ottenimento   dei
certificati verdi o di  altro  titolo  rilasciato  nell'ambito  delle
regole e modalita' di sistemi di certificazione di energia  da  fonti
rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le  disposizioni
della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete. 
  7. La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori  ai  quali
viene rilasciata esclusivamente affinche' essi possano dimostrare che
l'elettricita' cosi'  garantita  e'  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili ai sensi del presente decreto. 
  8. Fatte salve le disposizioni della legge  31  dicembre  1996,  n.
675, il Gestore della  rete  istituisce  un  sistema  informatico  ad
accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati
contenuti nella garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. 
  9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia  di
origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi  del  comma
6, e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti
dal richiedente  e  della  loro  conformita'  alle  disposizioni  del
presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e
successive disposizioni applicative. A tali scopi, il  Gestore  della
rete puo'  disporre  controlli  sugli  impianti  in  esercizio  o  in
costruzione,  anche  avvalendosi  della   collaborazione   di   altri
organismi. 
  10. La garanzia  di  origine  di  elettricita'  prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri  dell'Unione
europea a seguito del  recepimento  della  direttiva  2001/77/CE,  e'
riconosciuta anche in Italia. 
  11.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
sono definite le condizioni e le modalita'  di  riconoscimento  della
garanzia di origine di elettricita'  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili rilasciata da  Stati  esteri  con  cui  esistano  accordi
internazionali bilaterali in materia. 
  12.  Nell'espletamento  delle  funzioni  assegnate   dal   presente
articolo e sempreche' compatibili con il presente decreto, il Gestore
della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi  provvedimenti
attuativi. 
  13.  La  garanzia  di  origine  sostituisce  la  certificazione  di
provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui  al  comma  5
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.   445,   reca:   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa». Gli articoli 21, 38, e  47,
          cosi' recitano: 
              «Art. 21 (Autenticazione delle  sottoscrizioni).  -  1.
          L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza  o
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre
          agli organi  della  pubblica  amministrazione,  nonche'  ai
          gestori di servizi pubblici e' garantita con  le  modalita'
          di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 
              2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di  atto
          di notorieta' e' presentata a soggetti  diversi  da  quelli
          indicati al comma  1  o  a  questi  ultimi  al  fine  della
          riscossione  da  parte  di  terzi  di  benefici  economici,
          l'autenticazione e'  redatta  da  un  notaio,  cancelliere,
          segretario comunale, dal dipendente addetto a  ricevere  la
          documentazione o altro dipendente incaricato  dal  sindaco;
          in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
          alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
          attesta che la  sottoscrizione  e'  stata  apposta  in  sua
          presenza,   previo    accertamento    dell'identita'    del
          dichiarante, indicando le modalita' di identificazione,  la
          data ed  il  luogo  di  autenticazione,  il  proprio  nome,
          cognome e la  qualifica  rivestita,  nonche'  apponendo  la
          propria firma e il timbro dell'ufficio». 
              «Art. 38 (Modalita' di  invio  e  sottoscrizione  delle
          istanze). - 1. Tutte  le  istanze  e  le  dichiarazioni  da
          presentare alla pubblica amministrazione  o  ai  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi possono essere inviate  anche
          per fax e via telematica. 
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
          su  di  un  certificato  qualificato,  rilasciato   da   un
          certificatore   accreditato,   e   generata   mediante   un
          dispositivo per la creazione di una firma sicura; 
                b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi. 
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta' da produrre agli  organi  della  amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. Le istanze e la  copia  fotostatica
          del documento di identita' possono essere inviate  per  via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge  15
          marzo 1997, n. 59. (L)». 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta). - 1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva». 
              - La legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  reca:  «Tutela
          delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
          dei dati personali». 
              - Per il decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79  e
          l'art. 11, comma 5, vedi note all'art. 2. 
              - Per la direttiva 2001/77/CE, vedi note alle premesse.