Art. 11. Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili 1. L'elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della "garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili", nel seguito denominata "garanzia di origine". 2. Il Gestore della rete e' il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonche' dei certificati verdi. 3. La garanzia di origine e' rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale. 4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza. 5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile e' comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui e' stata prodotta l'elettricita', la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalita' di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete. 7. La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' cosi' garantita e' prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto. 8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi. 10. La garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, e' riconosciuta anche in Italia. 11. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le condizioni e le modalita' di riconoscimento della garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia. 12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreche' compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi. 13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'ambito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa». Gli articoli 21, 38, e 47, cosi' recitano: «Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio». «Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva». - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'art. 11, comma 5, vedi note all'art. 2. - Per la direttiva 2001/77/CE, vedi note alle premesse.