Art. 15.
               Campagna di informazione e comunicazione
          a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
                    negli usi finali dell'energia.
    1.  Nell'ambito  delle  disposizioni di cui all'articolo 11 della
  legge  7  giugno  2000,  n.  150, e con le modalita' previste dalla
  medesima   legge,   su   proposta   del  Ministro  delle  attivita'
  produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente e della
  tutela  del  territorio,  e'  svolta una campagna di informazione e
  comunicazione  a sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
  negli usi finali dell'energia.
    2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni
  2004, 2005 e 2006.
 
          Note all'art. 15:
              - La  legge  7 giugno  2000,  n. 150, reca: «Disciplina
          delle  attivita'  di  informazione e di comunicazione delle
          pubbliche ammmistrazioni». L'art. 11, cosi' recita:
              «Art.   11   (Programmi  di  comunicazione).  -  1.  In
          conformita'  a  quanto  previsto  dal capo I della presente
          legge  e  dall'art.  12  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, nonche' dalle
          direttive   impartite  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  le amministrazioni statali elaborano annualmente
          il   programma   delle   iniziative  di  comunicazione  che
          intendono  realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
          progetti  di  cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni
          metodologiche   del   Dipartimento   per  l'informazione  e
          l'editoria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
          programma  e'  trasmesso  entro il mese di novembre di ogni
          anno  allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione
          non  previste  dal  programma  possono  essere  promosse  e
          realizzate  soltanto per particolari e contingenti esigenze
          sopravvenute  nel  corso  dell'anno  e sono tempestivamente
          comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
              2.  Per  l'attuazione dei programmi di comunicazione il
          Dipartimento  per  l'informazione  e l'editoria provvede in
          particolare a:
                a) svolgere  funzioni  di  centro  di  orientamento e
          consulenza  per  le  amministrazioni  statali ai fini della
          messa   a   punto  dei  programmi  e  delle  procedure.  Il
          Dipartimento  puo'  anche  fornire i supporti organizzativi
          alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
                b) sviluppare  adeguate  attivita'  di conoscenza dei
          problemi    della    comunicazione   pubblica   presso   le
          amministrazioni;
                c) stipulare,    con   i   concessionari   di   spazi
          pubblicitari,  accordi  quadro  nei  quali  sono definiti i
          criteri   di   massima   delle   inserzioni   radiofoniche,
          televisive o sulla stampa, nonche' le relative tariffe».