Art. 16.
            Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili
             e l'efficienza negli usi finali dell'energia
    1.  E' istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili
  e  l'efficienza  negli  usi  finali  dell'energia.  L'Osservatorio,
  svolge  attivita'  di  monitoraggio  e  consultazione  sulle  fonti
  rinnovabili  e  sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo
  scopo di:
      a)   verificare  la  coerenza  tra  le  misure  incentivanti  e
  normative promosse a livello statale e a livello regionale;
      b)  effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del
  settore;
      c)  valutare  gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito
  delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni
  dei gas serra;
      d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
      e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
      f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per
  migliorare   la   previsione  dei  flussi  di  cassa  dei  progetti
  finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati
  da fonti rinnovabili e di centrali ibride;
      g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per
  salvaguardare  la  produzione  di  energia elettrica degli impianti
  alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti
  rinnovabili  non programmabili e degli impianti alimentati da fonti
  rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente
  alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2
  e  3,  ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati
  verdi.
    2.  L'Osservatorio  di  cui al comma 1 e' composto da non piu' di
  venti esperti della materia di comprovata esperienza.
    3.  Con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive e del
  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, di concerto
  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e degli Affari
  regionali,  sentita  la  Conferenza  unificata,  da  emanarsi entro
  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
  decreto  legislativo,  sono  nominati  i membri l'Osservatorio e ne
  sono organizzate le attivita'.
    4.  Il decreto stabilisce altresi' le modalita' di partecipazione
  di  altre  amministrazioni  nonche'  le  modalita'  con le quali le
  attivita'  di  consultazione  e  monitoraggio  sono  coordinate con
  quelle  eseguite  da  altri organismi di consultazione operanti nel
  settore energetico.
    5.  I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla
  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
    6.  Le  spese  per  il  funzionamento  dell'Osservatorio, trovano
  copertura,  nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato
  annualmente  in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per
  il  trasporto  dell'energia  elettrica, secondo modalita' stabilite
  dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, fatta salva la
  remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla
  regolazione  tariffaria  in vigore, entro novanta giorni dalla data
  di  entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo. L'esatta
  quantificazione  degli oneri finanziari di cui al presente comma e'
  effettuata nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
    7.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non derivano nuovi o
  maggiori  oneri  per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto
  previsto  al  comma  6,  le  amministrazioni provvedono ai relativi
  adempimenti con le strutture fisiche disponibili.