Art. 8.
           Disposizioni specifiche per le centrali ibride
  1.  Il  produttore  che  esercisce centrali ibride puo' chiedere al
Gestore  della  rete  che  la  produzione  imputabile  delle medesime
centrali  abbia  il  diritto  alla precedenza nel dispacciamento, nel
rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
  2.  Il  produttore  puo' inoltrare al Gestore della rete la domanda
per  l'ottenimento  del  diritto  alla precedenza nel dispacciamento,
nell'anno   solare  in  corso,  qualora  la  stima  della  produzione
imputabile  di  ciascuna  centrale,  nel  periodo  per  il  quale  e'
richiesta  la  precedenza  nel  dispacciamento,  sia superiore al 50%
della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello
stesso periodo.
  3.  La  priorita'  di  dispacciamento e' concessa dal Gestore della
rete  solo  per  la produzione imputabile, sulla base di un programma
settimanale  di  producibilita'  complessiva  e  della relativa quota
settimanale  di  producibilita' imputabile, dichiarata dal produttore
al  medesimo  Gestore.  La quota di produzione settimanale imputabile
deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di
minimo   tecnico.   La  disponibilita'  residua  della  centrale  non
impegnata  nella  produzione  imputabile  e'  soggetta alle regole di
dispacciamento di merito economico in atto.
  4.  Qualora  la  condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga
effettivamente  rispettata,  sono  applicate le sanzioni previste dal
regolamento   del   mercato  elettrico  e  della  contrattazione  dei
certificati  verdi approvato con decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, adottato ai
sensi  del  comma  1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, secondo le modalita' stabilite dallo stesso regolamento.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12
si  applicano  anche  alla  costruzione  e  all'esercizio di centrali
ibride,  inclusi  gli impianti operanti in co-combustione, di potenza
termica   inferiore   a   300  MW,  qualora  il  produttore  fornisca
documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile, di
cui   all'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  per  il  quinquennio
successivo  alla  data prevista di entrata in esercizio dell'impianto
sia  superiore  al  50%  della  producibilita' complessiva di energia
elettrica della centrale.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  si  applicano alla
costruzione  delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al
comma 5.
  7.  La  produzione  imputabile  delle centrali ibride ha diritto al
rilascio  dei  certificati  verdi nella misura e secondo le modalita'
stabilite  dalle  direttive  di  cui  al comma 5 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
 
          Note all'art. 8:
              -  Il decreto del Ministro dell'industria del commercio
          e    dell'artigianato   in   data   9 maggio   2001   reca:
          «Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui
          all'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n. 79».
              - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi
          note alle premesse. L'art. 5, comma 1, cosi' recita:
              «1.  La  gestione  economica  del  mercato elettrico e'
          affidata  ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato
          e'  una  societa'  per azioni, costituita dal gestore della
          rete  di  trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto. Esso organizza
          il   mercato   stesso   secondo   criteri  di  neutralita',
          trasparenza,   obiettivita',  nonche'  di  concorrenza  tra
          produttori,  assicurando  altresi' la gestione economica di
          un'adeguata  disponibilita'  della  riserva  di potenza. La
          disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato
          entro  un  anno  dalla  data della propria costituzione, e'
          approvata  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio   e  dell'artigianato,  sentita  l'Autorita'  per
          l'energia   elettrica  e  il  gas.  Essa,  in  particolare,
          prevede,  nel  rispetto dei predetti criteri, i compiti del
          gestore  del  mercato  in  ordine  al  bilanciamento  della
          domanda  e  dell'offerta  e  gli  obblighi  di produttori e
          importatori  di  energia  elettrica che non si avvalgono di
          quanto disposto dall'art. 6.».
              - Per  l'art.  11,  comma  5,  del  decreto legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, vedi note all'art. 2.