Art. 18.
                   Bilanci, relazioni e controlli
  1. I  bilanci  preventivi  e  consuntivi e le relative relazioni di
accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la
relazione  annuale  di verifica dei risultati gestionali ed economici
dell'ente,  la  relazione del comitato di valutazione sono inviati al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  L'I.N.RI.M.  e' soggetto al controllo previsto dall'articolo 3,
comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei
conti.
 
          Nota all'art. 18:
              - Il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio
          1994,  n.  20  (Disposizioni  in materia di giurisdizione e
          controllo della Corte dei conti) e' il seguente:
              «7.  Restano  ferme, relativamente agli enti locali, le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.».