Art. 6. Presidente 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno; b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'ente; c) attribuisce gli incarichi al direttore generale e al direttore di dipartimento previamente deliberati dal consiglio di amministrazione; d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso. 2. Il presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. 3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: «2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».