Art. 6.
                             Presidente
  1.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ente ed e'
responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:
    a)  convoca  e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione e il
consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;
    b)  vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle
attivita' dell'ente;
    c) attribuisce gli incarichi al direttore generale e al direttore
di    dipartimento    previamente   deliberati   dal   consiglio   di
amministrazione;
    d)  adotta  provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio
di  amministrazione  da  sottoporre  a  ratifica nella prima riunione
successiva del consiglio stesso.
  2.  Il  presidente  e'  scelto  tra  persone di alta qualificazione
scientifica  e  con  pluriennale esperienza nella gestione di enti ed
istituti   complessi   sia   pubblici   sia   privati,   nazionali  e
internazionali   nel  settore  della  ricerca.  E'  nominato  con  la
procedura  di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del
5  giugno  1998,  n.  204,  dura in carica quattro anni e puo' essere
confermato una sola volta.
  3.  In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito da
un  vice  presidente  nominato dal consiglio di amministrazione tra i
suoi  componenti.  Il vice presidente puo' operare anche in virtu' di
specifiche   deleghe  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  di
organizzazione e funzionamento dell'ente.
 
          Nota all'art. 6:
              - Si  riporta il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
              «2.  La  nomina  dei  presidenti degli enti di ricerca,
          dell'Istituto  per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica
          sulla  montagna,  dell'ASI  e  dell'ENEA  e'  disposta  con
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  competente,  sentite  le commissioni parlamentari
          competenti,   fatte  salve  le  procedure  di  designazione
          previste  dalla  normativa  vigente  per  specifici  enti e
          istituzioni.  I  presidenti  degli  enti di cui al presente
          comma  possono  restare  in  carica  per  non  piu'  di due
          mandati.  Il  periodo  svolto  in  qualita'  di commissario
          straordinario   e'   comunque  computato  come  un  mandato
          presidenziale.  I  presidenti degli enti di cui al presente
          comma,  in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto,  la cui permanenza nella stessa eccede i
          predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».