Art. 2.
            Denominazioni di vendita e altre indicazioni
  1.  Ai  prodotti  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  si applica il
decreto   legislativo   27 gennaio   1992,   n.   109,  e  successive
modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
    a) i  prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono recare, in
aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali
a  condizione  che siano tali da non indurre in errore il consumatore
sulla  natura e sulla identita' del prodotto, quale la specificazione
«semolato» per i prodotti di cui all'allegato I, punti 2 e 3;
    b) il termine «bianco» puo' essere utilizzato per:
      1) lo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi
le  venticinque  unita'  ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui
all'allegato II, lettera c);
      2)  lo  zucchero  liquido  invertito  e lo sciroppo di zucchero
invertito  il  cui  contenuto  di  ceneri  conduttimetriche  non  sia
superiore allo 0,1 per cento e la cui colorazione della soluzione non
superi le venticinque unita' ICUMSA, determinate secondo il metodo di
cui all'allegato II, lettera c);
    c) l'etichettatura deve indicare il contenuto di sostanza secca e
di  zucchero  invertito  per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido
invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;
    d) l'etichettatura deve recare il termine «cristallizzato» per lo
sciroppo   di   zucchero   invertito  che  contiene  cristalli  nella
soluzione;
    e) sui  prodotti  preconfezionati  di peso inferiore a 20 grammi,
non occorre indicare la quantita' netta;
    f) lo  zucchero  di  fabbrica,  lo  zucchero  bianco, lo zucchero
raffinato  e  lo  zucchero  bianco  raffinato possono essere posti in
vendita o somministrati solo se preconfezionati. Sulle bustine, salvo
quanto  previsto  alla  lettera e),  puo'  essere  riportata  la sola
denominazione di vendita;
    g) i   prodotti   di  cui  ai  punti 7  e 8  dell'allegato I,  se
contengono  fruttosio  in  quantita'  superiore  al  5  per  cento in
rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e
in   quanto   ingredienti,   sono  etichettati  rispettivamente  come
«sciroppo  di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio»,
e   «sciroppo   disidratato   di   glucosio-fruttosio»   o  «sciroppo
disidratato   di   fruttosio-glucosio»  a  seconda  che  prevalga  la
componente glucosio o fruttosio.
  3.   Le  denominazioni  di  vendita  indicate  all'allegato I  sono
riservate   ai   prodotti  definiti  nel  medesimo  allegato  e  sono
utilizzate   nel  commercio  per  designare  i  prodotti  stessi.  La
denominazione  di  cui  al  punto 2 dell'allegato I puo' essere anche
utilizzata  per  designare il prodotto di cui al punto 3 del medesimo
allegato.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi note alle premesse.
              - L'art. 1, comma 1, del citato decreto, cosi' recita:
              «Art.  1  (Campo di applicazione). - 1. L'etichettatura
          dei   prodotti   alimentari,   destinati  alla  vendita  al
          consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto
          previsto  dall'art.  17, nonche' la loro presentazione e la
          relativa   pubblicita'   sono   disciplinate  dal  presente
          decreto».