ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 18 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, tra i medici generici fiduciari ed il Ministero della Salute per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 2. I medici fiduciari convenzionati si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento emanate per assicurare una assistenza sanitaria e medico-legale efficace e tempestiva. 3. Il presente regolamento ha validita' per il periodo 1 ° gennaio 1998 - 31 dicembre 2000. Art. 2 - Conferimento dell'incarico