(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 1)
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI  RAPPORTI  TRA  IL
MINISTERO DELLA SALUTE ED  I  MEDICI  GENERICI  FIDUCIARI  INCARICATI
DELL'ASSISTENZA SANITARIA E  MEDICO-LEGALE  AL  PERSONALE  NAVIGANTE,
MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale  regola  il  rapporto  di
lavoro autonomo ai sensi dell'art. 18 comma 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n.502  e  successive  modificazioni,  tra  i  medici
generici fiduciari ed il  Ministero  della  Salute  per  l'erogazione
delle prestazioni di medicina generale e medico legali  al  personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n.  620,  del  decreto
legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982,
n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 
2. I medici  fiduciari  convenzionati  si  attengono  alle  direttive
ministeriali, compatibili con il  presente  regolamento  emanate  per
assicurare  una  assistenza  sanitaria  e  medico-legale  efficace  e
tempestiva. 
3. Il presente regolamento ha validita' per il periodo 1 ° gennaio 
1998 - 31 dicembre 2000. Art. 2 - Conferimento dell'incarico