Art. 10 Visite mediche domiciliari di controllo 1. Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della Salute o, in relazione a particolari esigenze locali, dai medici fiduciari con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal decreto del Ministero della salute 27 maggio 1987 n. 322. 2. I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso stabilito a titolo di spese di amministrazione sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 12 ottobre 2000 adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Salute, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia. 3. I compensi previsti per tali visite sono i seguenti: a) L.50.000, pari ad Euro 25,82, per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale; b) L.70.000, pari ad Euro 36,15, per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo; c) L.37.500, pari ad Euro 19,37, per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore; d) L. 52.500, pari ad Euro 27,11, per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore. 4. L'importo fisso stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'art. 10 del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987, n. 322 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1987, n. 179, e' rideterminato nella misura di L. 8000, per i rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo per il personale navigante. 5. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico e' riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde. 6. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste speciali dell'INPS o delle Aziende sanitarie locali e sempre che' l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui al comma 3, lettere a) b) c) d), e' maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 5 e' sostituito dal rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa " passeggero" dei mezzi navali di linea, nonche' di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola. 7. Per l'ipotesi di cui al precedente comma e' riconosciuto, altresi', qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire secondo gli orari dei mezzi di trasporto entro le ore 14, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di L. 45.000, pari ad Euro 23,24, rivalutate annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 dicembre 2000. 9. L'impresa di navigazione e l'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare al Ministero della Salute il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui ai commi precedenti.