(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 10)
                               Art. 10 
               Visite mediche domiciliari di controllo 
1. Le visite mediche domiciliari di  controllo  sono  effettuate  dai
medici fiduciari  del  Ministero  della  Salute  o,  in  relazione  a
particolari esigenze locali, dai  medici  fiduciari  con  il  compito
esclusivo di effettuare le visite mediche di  controllo,  secondo  le
modalita' e le procedure stabilite dal decreto  del  Ministero  della
salute 27 maggio 1987 n. 322. 
2. I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso  stabilito
a titolo di  spese  di  amministrazione  sono  quelli  stabiliti  con
decreto ministeriale 12  ottobre  2000  adottato  dal  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della
Salute, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite
di controllo a carico dei lavoratori assenti per malattia. 
3. I compensi previsti per tali visite sono i seguenti: 
a) L.50.000, pari ad Euro 25,82, per visita di controllo  domiciliare
eseguita in giorno feriale; 
b) L.70.000, pari ad Euro 36,15, per visita di controllo  domiciliare
eseguita in giorno festivo; 
c) L.37.500, pari ad Euro 19,37, per visita di controllo  domiciliare
feriale non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore; 
d) L. 52.500, pari ad Euro 27,11, per visita di controllo domiciliare
festiva non eseguita a causa di mancata reperibilita' del lavoratore. 
4. L'importo fisso stabilito, a titolo di spese  di  amministrazione,
dall'art. 10 del decreto di questo Ministero 27 maggio 1987,  n.  322
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto  1987,  n.  179,  e'
rideterminato nella misura di L. 8000,  per  i  rimborsi  dovuti  dai
richiedenti le visite di controllo per il personale navigante. 
5. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico e' riconosciuto,
per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta  urbana,
un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per  un  litro
di benzina verde. 
6. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare  in  isole
nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non
sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste
speciali dell'INPS o delle Aziende sanitarie  locali  e  sempre  che'
l'orario dei mezzi pubblici  di  collegamento  consenta  il  rispetto
delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso  di  cui  al
comma 3, lettere a) b) c) d), e' maggiorato del 50% e il compenso  di
cui al comma 5 e' sostituito dal rimborso delle spese  di  traversata
effettivamente  sostenute  e  documentate,  secondo  la   tariffa   "
passeggero" dei mezzi navali di linea, nonche' di  eventuale  uso  di
servizio pubblico di taxi nell'isola. 
7.  Per  l'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma  e'  riconosciuto,
altresi', qualora il rientro  sulla  terraferma  non  possa  avvenire
secondo gli orari dei mezzi di trasporto entro le ore 14, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute  e  documentate  per  un  pasto,
entro il limite massimo di L. 45.000, pari ad Euro 23,24,  rivalutate
annualmente in relazione agli aumenti  intervenuti  nel  costo  della
vita in base agli indici ISTAT. 
8. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal 1 dicembre 2000. 
9. L'impresa di navigazione e l'istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare al  Ministero
della Salute il compenso e l'importo fisso,  a  titolo  di  spese  di
amministrazione, di cui ai commi precedenti.