(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 11)
                               Art 11 
      Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi. 
1. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
accordo a cura del Ministero della salute  i  medici  fiduciari  sono
assicurati contro i  danni  da  responsabilita'  professionale  verso
terzi  e  contro  gli  infortuni  subiti  a  causa  e  in   occasione
dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo. 
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: 
a) per la responsabilita' verso terzi: L. 2.000.000.000 per sinistro,
pari ad Euro 1.032.913,80; 
L. 1.000.000.000 per persona, pari ad Euro 516.456,90; 
L. 5.000.000.000 per  danni  a  cose  o  ad  animali,  pari  ad  Euro
258.228,45; 
b) per gli infortuni: 
L. 1.500.000.000 per morte o invalidita'  permanente,  pari  ad  Euro
774.685,35; 
L. 150.000 giornaliere, pari ad Euro 77,47  per  un  massimo  di  300
giorni all'anno per invalidita' temporanea assoluta. 
3. Le relative polizze sono portate a  conoscenza  dei  Sindacati  di
categoria firmatari del presente accordo.