Art. 12 Contributo Previdenziale e per assicurazione di malattia 1. Dal 1 gennaio 1998 sugli onorari di cui al precedente art. 9, il Ministero della salute versa trimestralmente un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 13% (tredici per cento) di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui l'8,125% (otto virgola centoventicinque per cento)a carico del Ministero della salute e il 4,875% (quattro virgola ottocentosettantacinque per cento) a carico del medico. 2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre. 3. Per fare fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo quanto disposto dalla legge 11 dicembre 1990, n. n.379, e' posto a carico del Ministero della Salute un onere pari allo 0,36% dei compensi lordi da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. 4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1 il ministero della Salute versa all'ENPAM il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto, entro 90 giorni dalla pubblicazione, a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale ad evidenza pubblica.