(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 12)
                               Art. 12 
      Contributo Previdenziale e per assicurazione di malattia 
1. Dal 1 gennaio 1998 sugli onorari di cui al precedente art.  9,  il
Ministero  della   salute   versa   trimestralmente   un   contributo
previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di  cui  al
2° comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n.  349,
pari al 13% (tredici per cento) di  tutti  i  compensi  previsti  dal
presente accordo, di cui l'8,125% (otto virgola centoventicinque  per
cento)a carico del  Ministero  della  salute  e  il  4,875%  (quattro
virgola ottocentosettantacinque per cento) a carico del medico. 
2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del  fondo  di
previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei  medici  a  cui  si
riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati,  entro  30
giorni successivi alla scadenza del trimestre. 
3. Per fare fronte  al  pregiudizio  economico  derivante  dall'onere
della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio,  anche  in
relazione allo stato di gravidanza e secondo  quanto  disposto  dalla
legge 11 dicembre 1990, n. n.379, e' posto  a  carico  del  Ministero
della  Salute  un  onere  pari  allo  0,36%  dei  compensi  lordi  da
utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. 
4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma
1 il  ministero  della  Salute  versa  all'ENPAM  il  contributo  per
l'assicurazione di malattia  affinche'  provveda  a  riversarlo  alla
compagnia assicuratrice  con  la  quale  i  sindacati  firmatari  del
presente  accordo  avranno  provveduto,   entro   90   giorni   dalla
pubblicazione,  a  stipulare  apposito  contratto  di   assicurazione
mediante procedura negoziale ad evidenza pubblica.