(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 13)
                               Art. 13 
                         Medici domiciliari 
1. Il presente accordo, per la parte compatibile , si  applica  anche
ai  medici  fiduciari  con  incarico  limitato   alle   sole   visite
domiciliari, nelle localita' sedi di ambulatori direttamente  gestiti
dal Ministero della salute. 
2. I medici di  cui  al  comma  precedente  effettuano  anche  visite
preventive  di  imbarco,  urgenti,  nelle  ore  di   chiusura   degli
ambulatori degli uffici SASN., con le modalita' previste dall'art. 5,
commi 3 e 5 del presente accordo.