Art. 13 Medici domiciliari 1. Il presente accordo, per la parte compatibile , si applica anche ai medici fiduciari con incarico limitato alle sole visite domiciliari, nelle localita' sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute. 2. I medici di cui al comma precedente effettuano anche visite preventive di imbarco, urgenti, nelle ore di chiusura degli ambulatori degli uffici SASN., con le modalita' previste dall'art. 5, commi 3 e 5 del presente accordo.