Art 14 Quote sindacali 1. Il Ministero della salute si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme. 2. Le quote riscosse sono versate ai sindacati interessati, con l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale e con l'indicazione delle relative quote. 3. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.