Art. 15 Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 1. In occasione di scioperi della categoria, deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali: a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco; c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco. 2. Il diritto di sciopero dei medici fiduciari e' esercitato con un preavviso di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni, previste dall'art.7 comma 5 del presente accordo. 4. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali, e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo; 5. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.