(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 15)
                               Art. 15 
                  Esercizio del diritto di sciopero 
      Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione 
1. In occasione di scioperi della categoria,  deve  essere  garantita
l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali: 
a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati; 
b) visite  periodiche  di  idoneita'  alla  navigazione  a  marittimi
forniti di pronto imbarco; 
c) visite preventive ai marittimi  forniti  di  richiesta  di  pronto
imbarco. 
2. Il diritto di sciopero dei medici fiduciari e' esercitato  con  un
preavviso di  15  giorni.  I  soggetti  che  promuovono  lo  sciopero
contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione
dal lavoro. 
3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle
norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione
delle sanzioni, previste dall'art.7 comma 5 del presente accordo. 
4. Le organizzazioni sindacali  si  impegnano  a  non  effettuare  le
azioni di sciopero: 
a) nel mese di agosto; 
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie; 
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali regionali, provinciali, e  comunali,  per  i
rispettivi ambiti territoriali; 
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; 
e)  nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua  al  martedi'
successivo; 
5. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare  gravita'  o  di
calamita'   naturale,   gli   scioperi   dichiarati   si    intendono
immediatamente sospesi.