(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 16)
                               Art. 16 
              Aggiornamento professionale obbligatorio 
1. I medici fiduciari che operano  esclusivamente  per  il  Ministero
della salute, e i medici che operano anche  per  le  aziende  USL  in
qualita' di medici di assistenza primaria, sono tenuti a  partecipare
ai  corsi  di  aggiornamento  generali  e  speciali  organizzati  dal
Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue. 
2. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento  viene
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto
pubblico. 
3. L'Ufficio SASN competente puo'  riconoscere  come  utili  ai  fini
dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente, nei limiti  di
32 ore annue, la partecipazione ai  corsi  organizzati  dagli  ordini
professionali e dalle Aziende USL ed ai seminari,  ai  congressi,  ai
convegni  ed  alle  altre  manifestazioni  consimili   comprese   nei
programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi  organizzati  da
Universita', ospedali, Istituti di ricerca, societa'  scientifiche  o
organismi similari, autorizzandone la partecipazione  senza  oneri  a
carico dello stesso. Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per
i  medici  di  medicina  generale  titolari  anche  di  incarico   di
assistenza primaria per il Servizio Sanitario Nazionale.