Art. 16 Aggiornamento professionale obbligatorio 1. I medici fiduciari che operano esclusivamente per il Ministero della salute, e i medici che operano anche per le aziende USL in qualita' di medici di assistenza primaria, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue. 2. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblico. 3. L'Ufficio SASN competente puo' riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente, nei limiti di 32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende USL ed ai seminari, ai congressi, ai convegni ed alle altre manifestazioni consimili comprese nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da Universita', ospedali, Istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione senza oneri a carico dello stesso. Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio Sanitario Nazionale.