(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 17)
                               Art. 17 
                                Oneri 
1. Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente  accordo,
valutati per gli anni 1999 e 2000 in complessive Euro 358.000,00,  si
fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 3321  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della Salute.