(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 2)
                               Art. 2 
                     Conferimento dell'incarico 
1. II Ministero della salute, qualora si determini la  necessita'  di
attribuire incarichi di medico fiduciario, anche  in  localita'  gia'
sede di medico fiduciario,  ne  da'  notizia  tramite  il  competente
ufficio SASN mediante  avviso  da  pubblicare,  per  almeno  quindici
giorni, nell'albo della sede competente di Napoli, Genova  o  Trieste
ed in quelli della Capitaneria di porto e della struttura  periferica
dell'ufficio SASN,  territorialmente  competenti  in  relazione  alla
localita' in  cui  l'incarico  deve  essere  svolto.  La  notizia  e'
altresi' comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente
accordo  e  ali'  Ordine  provinciale  dei  medici   competente   per
territorio. 
2.  I  medici  aspiranti  al  conferimento  dell'incarico  di  medico
fiduciario devono inoltrare all'ufficio  SASN  competente,  entro  il
termine stabilito dall'avviso pubblico,  apposita  domanda  in  carta
semplice specificando i titoli accademici e  di  servizio  posseduti,
nonche'   altri   titoli   inerenti   al   curriculum   formativo   e
professionale. Nella domanda, inoltre,  devono  essere  elencati  gli
incarichi professionali, l'ente per conto del quale  detti  incarichi
vengono svolti, il luogo ove le relative  prestazioni  vengono  rese,
nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 
3. Al momento della scadenza del termine per la  presentazione  della
   domanda, i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti 
all'albo professionale; devono risiedere nel luogo in cui  l'incarico
deve essere svolto ed ivi avere disponibilita' d'idoneo ambulatorio. 
4. Al momento del  perfezionamento  del  rapporto  convenzionale,  il
medico  non   deve   trovarsi   in   alcuna   delle   situazioni   di
incompatibilita' di cui al successivo articolo 3. 
5. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei
titoli in possesso dei medici che hanno  presentato  domanda  per  il
conferimento  dell'incarico.  I  titoli  valutabili   ai   fini   del
conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione
del punteggio: 
A - Titoli accademici e di studio 
    (punteggio massimo: p.10) 
1. diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e 
lode	p.1.00 
2. diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p.0,50 
3. diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104	 p.0,30 
4. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o  in
medicina aeronautica o spaziale: per ciascuna specializzazione 
p.3,00 
5.  specializzazione  o  libera  docenza  in  medicina   generale   o
discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per 
ciascuna specializzazione o libera docenza:	p.2,00 
6. specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di
medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna 
specializzazione o libera docenza:	p.0,50 
7. iscrizione nell'albo professionale: per ogni anno 
d'iscrizione:	p.0,20 
8. attestato di formazione in medicina generale di  cui  all'art.  1,
comma 2, e all'art.2, comma 2, del decreto legislativo n.256/91 e 
delle corrispondenti norme del decreto legislativo n.368/99	p.2,00 
B - Titoli di servizio (punteggio massimo p.35) 
1. attivita'  di  medico  generico  fiduciario,  di  medico  generico
fiduciario domiciliare o di medico generico presso un  ambulatorio  a
diretta gestione dell'ufficio SASN: 
per ogni mese di attivita':	p.0,50 
2. attivita' di sostituzione  del  medico  generico  fiduciario,  del
medico generico fiduciario domiciliare o del medico  generico  presso
un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: 
per ogni mese di attivita':	p.0,40 
3. attivita' di medico fiduciario generico di controllo o  di  medico
specialista presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio 
SASN: per ogni mese di attivita':	p.0,30 
4. attivita' di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche: 
per ogni mese di attivita':	p.0,05 
5. attivita' di medicina generale a  rapporto  convenzionale  con  il
S.S.N., ai sensi del d.p.r. 270 del 28/07/2000: per ogni mese di 
attivita':	p.0,05 
6. attivita' di servizio svolta come medico  di  ruolo  presso  altre
amministrazioni pubbliche: 
per ogni mese di attivita':	p.0,05 
7. Servizio militare di leva  in  qualita'  di  ufficiale  medico  di
complemento per un massimo di 12 mesi: 
per ogni mese di attivita':	p.0,05 
8. Per mese di attivita' si  intende  anche  ogni  frazione  di  mese
superiore a quindici giorni continuativi. 
C - Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli  vari
(punteggio massimo p.5) 
6. Le pubblicazioni e i titoli non valutabili nel  precedente  comma,
nonche' il curriculum formativo  e  professionale  (partecipazione  a
convegni, congressi, seminari ecc.) saranno valutati per un punteggio
massimo di 5 punti. 
7. Nel caso che due  medici  aspiranti  all'incarico  raggiungano  lo
stesso punteggio, l'incarico sara'  conferito  al  medico  che  abbia
riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. 
8. Completata la fase di cui  al  precedente  comma,  l'Ufficio  SASN
trasmette, quindi, al competente  Ufficio  della  Direzione  generale
delle  prestazioni  sanitarie  e  medico  legali,  i  verbali   delle
operazioni  compiute  per  le  ulteriori   incombenze   connesse   al
conferimento dell'incarico. 
9. Il suindicato  Ufficio,  esaminata  la  documentazione  trasmessa,
procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore
della predetta Direzione generale. 
10.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione   del   conferimento
dell'incarico  il  medico,  a  pena  di  decadenza,  deve  rilasciare
apposita dichiarazione, resa ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  4
gennaio  1968  n.   15   e   successive   modificazioni,   attestante
l'insussistenza dei casi di incompatibilita'  di  cui  al  successivo
art. 3 ed  il  possesso  dei  requisiti  e  titoli  dichiarati  nella
domanda. 
11.  La  graduatoria  ha  validita'   annuale   dalla   pubblicazione
dell'esito dell'avviso pubblico che avverra' con le stesse  modalita'
previste dal 1 comma del presente articolo. 
12. In caso di urgenza ed in mancanza  di  un'utile  graduatoria,  in
deroga alle procedure di cui  ai  comma  precedenti,  l'ufficio  SASN
competente, dopo aver esaminato le domande agli atti,  puo'  proporre
al Direttore della Direzione Generale delle prestazioni  sanitarie  e
medico  legali  di  conferire  un  incarico  provvisorio  di   medico
fiduciario all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base
dei criteri previsti dal comma 2 del presente articolo.  Se  concorda
con  tale  proposta,  il  Direttore  Generale  conferisce  l'incarico
provvisorio al medico indicato, nelle more della  pronta  attivazione
delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo. 
13. In  caso  di  necessita',  nell'ambito  aeroportuale  l'attivita'
medico-legale puo' essere esercitata dal Centro di  pronto  soccorso,
previa apposita autorizzazione del Direttore generale della Direzione
delle prestazioni  sanitarie  e  medico  legali.  Tale  attivita'  e'
limitata   esclusivamente   all'emissione    del    primo    giudizio
d'inidoneita' e/o del giudizio  definitivo,  con  il  rilascio  della
relativa certificazione ai fini medico-legali. 
14. Fermo restando quanto previsto con decreto  del  Ministero  della
sanita' del 27 maggio 1987 n. 322, recante "disciplina  delle  visite
mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile", l'incarico di medico generico fiduciario  con
il compito esclusivo di  effettuare  le  visite  di  controllo  viene
conferito, in deroga alle procedure di cui al presente  articolo,  al
medico ritenuto piu' idoneo tra quelli che  sulla  base  dei  criteri
generali di cui al precedente comma  2,  abbiano  presentato  domanda
agli uffici SASN competenti. 
15. Ai medici di cui al presente comma, si applicano,  per  la  parte
compatibile, le norme della presente convenzione. 
16. In  relazione  ad  esigenze  particolari,  l'effettuazione  delle
visite mediche di controllo puo' essere affidata, su richiesta  degli
Uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti  nelle  liste
speciali dell'INPS di cui al decreto del ministero del lavoro e delle
previdenza sociale del 18 aprile 1996 o ai medici di controllo  delle
Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.