Art. 2 Conferimento dell'incarico 1. II Ministero della salute, qualora si determini la necessita' di attribuire incarichi di medico fiduciario, anche in localita' gia' sede di medico fiduciario, ne da' notizia tramite il competente ufficio SASN mediante avviso da pubblicare, per almeno quindici giorni, nell'albo della sede competente di Napoli, Genova o Trieste ed in quelli della Capitaneria di porto e della struttura periferica dell'ufficio SASN, territorialmente competenti in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. La notizia e' altresi' comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente accordo e ali' Ordine provinciale dei medici competente per territorio. 2. I medici aspiranti al conferimento dell'incarico di medico fiduciario devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese, nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 3. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale; devono risiedere nel luogo in cui l'incarico deve essere svolto ed ivi avere disponibilita' d'idoneo ambulatorio. 4. Al momento del perfezionamento del rapporto convenzionale, il medico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo articolo 3. 5. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico. I titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione del punteggio: A - Titoli accademici e di studio (punteggio massimo: p.10) 1. diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode p.1.00 2. diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p.0,50 3. diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 p.0,30 4. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica o spaziale: per ciascuna specializzazione p.3,00 5. specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza: p.2,00 6. specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza: p.0,50 7. iscrizione nell'albo professionale: per ogni anno d'iscrizione: p.0,20 8. attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art.2, comma 2, del decreto legislativo n.256/91 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo n.368/99 p.2,00 B - Titoli di servizio (punteggio massimo p.35) 1. attivita' di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare o di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attivita': p.0,50 2. attivita' di sostituzione del medico generico fiduciario, del medico generico fiduciario domiciliare o del medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attivita': p.0,40 3. attivita' di medico fiduciario generico di controllo o di medico specialista presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attivita': p.0,30 4. attivita' di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attivita': p.0,05 5. attivita' di medicina generale a rapporto convenzionale con il S.S.N., ai sensi del d.p.r. 270 del 28/07/2000: per ogni mese di attivita': p.0,05 6. attivita' di servizio svolta come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attivita': p.0,05 7. Servizio militare di leva in qualita' di ufficiale medico di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attivita': p.0,05 8. Per mese di attivita' si intende anche ogni frazione di mese superiore a quindici giorni continuativi. C - Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo p.5) 6. Le pubblicazioni e i titoli non valutabili nel precedente comma, nonche' il curriculum formativo e professionale (partecipazione a convegni, congressi, seminari ecc.) saranno valutati per un punteggio massimo di 5 punti. 7. Nel caso che due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio. 8. Completata la fase di cui al precedente comma, l'Ufficio SASN trasmette, quindi, al competente Ufficio della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, i verbali delle operazioni compiute per le ulteriori incombenze connesse al conferimento dell'incarico. 9. Il suindicato Ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore della predetta Direzione generale. 10. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 3 ed il possesso dei requisiti e titoli dichiarati nella domanda. 11. La graduatoria ha validita' annuale dalla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico che avverra' con le stesse modalita' previste dal 1 comma del presente articolo. 12. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui ai comma precedenti, l'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, puo' proporre al Direttore della Direzione Generale delle prestazioni sanitarie e medico legali di conferire un incarico provvisorio di medico fiduciario all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base dei criteri previsti dal comma 2 del presente articolo. Se concorda con tale proposta, il Direttore Generale conferisce l'incarico provvisorio al medico indicato, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo. 13. In caso di necessita', nell'ambito aeroportuale l'attivita' medico-legale puo' essere esercitata dal Centro di pronto soccorso, previa apposita autorizzazione del Direttore generale della Direzione delle prestazioni sanitarie e medico legali. Tale attivita' e' limitata esclusivamente all'emissione del primo giudizio d'inidoneita' e/o del giudizio definitivo, con il rilascio della relativa certificazione ai fini medico-legali. 14. Fermo restando quanto previsto con decreto del Ministero della sanita' del 27 maggio 1987 n. 322, recante "disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile", l'incarico di medico generico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene conferito, in deroga alle procedure di cui al presente articolo, al medico ritenuto piu' idoneo tra quelli che sulla base dei criteri generali di cui al precedente comma 2, abbiano presentato domanda agli uffici SASN competenti. 15. Ai medici di cui al presente comma, si applicano, per la parte compatibile, le norme della presente convenzione. 16. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle visite mediche di controllo puo' essere affidata, su richiesta degli Uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste speciali dell'INPS di cui al decreto del ministero del lavoro e delle previdenza sociale del 18 aprile 1996 o ai medici di controllo delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.