Art. 3 Incompatibilita' 1. L'incarico di medico fiduciario non puo' essere conferito al medico che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; c) sia titolare di un rapporto libero professionale convenzionale che lo obblighi all'osservanza di un orario di lavoro in un luogo diverso dal proprio ambulatorio, che non consenta l'espletamento dell'incarico di medico fiduciario; d) fruisca del trattamento ordinario o di invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto del 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) svolga attivita' specialistica in regime convenzionale con il servizio sanitario nazionale o il Ministero della salute; f) sia cointeressato direttamente o indirettamente o abbia qualsiasi rapporto di interesse con case di cura convenzionate o industrie farmaceutiche; g) operi in virtu' di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; h) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; i) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256 e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; 2. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dall'incarico salvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della salute sentita la commissione di cui al successivo art. 8 (commissione paritetica) per particolari situazioni.