(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 3)
                               Art. 3 
                          Incompatibilita' 
1. L'incarico di medico  fiduciario  non  puo'  essere  conferito  al
medico che: 
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche
norme di legge; 
b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso  qualsiasi
ente  pubblico  o   privato   con   divieto   di   libero   esercizio
professionale; 
c) sia titolare di un rapporto libero professionale convenzionale che
lo obblighi all'osservanza di un orario di lavoro in un luogo diverso
dal   proprio   ambulatorio,   che   non   consenta    l'espletamento
dell'incarico di medico fiduciario; 
d) fruisca del trattamento ordinario o di invalidita'  permanente  da
parte del fondo di previdenza competente di cui  al  decreto  del  15
ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
e) svolga attivita' specialistica  in  regime  convenzionale  con  il
servizio sanitario nazionale o il Ministero della salute; 
f) sia cointeressato direttamente o indirettamente o abbia  qualsiasi
rapporto di interesse con case  di  cura  convenzionate  o  industrie
farmaceutiche; 
g) operi in virtu' di  un  rapporto  continuativo  di  collaborazione
professionale presso case di cura private o  strutture  sanitarie  di
cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
h) sia iscritto o  frequenti  il  corso  di  formazione  in  medicina
generale, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.  256  e  al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; 
i) sia iscritto o frequenti i corsi di  specializzazione  di  cui  ai
decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256 e al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368; 
2. L'insorgenza di uno dei  motivi  di  incompatibilita'  di  cui  al
presente articolo comporta l'immediata decadenza dall'incarico  salvo
espressa deroga autorizzata dal Ministero  della  salute  sentita  la
commissione di cui al successivo art. 8 (commissione paritetica)  per
particolari situazioni.